Giurisprudenza e Prassi

OMESSA DICHIARAZIONE CONDANNA PENALE - ESCLUSIONE AUTOMATICA GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE (80.5.c)

TAR LOMBARDIA SENTENZA 2021

Alla luce delle disposizioni vigenti e delle previsioni della lex specialis (v. il bando di gara, ai paragrafi III.1 e III.1.4, comma 3, nonché il disciplinare, al punto II.1) i partecipanti alla gara, in presenza di circostanze suscettibili di configurare una causa di esclusione, avevano l’obbligo di dichiararle, poiché la presentazione dell’offerta costituiva un’espressa conferma del possesso dei requisiti previsti ex lege;

- risulta per tabulas che la ricorrente aveva omesso di dichiarare alla stazione appaltante la sussistenza di una condanna del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Consigliere delegato (cessato), dichiarata soltanto a seguito della richiesta di chiarimenti, da parte della stazione appaltante, in relazione ad altra circostanza (id est: la mancata dichiarazione, da parte della stessa ricorrente, di essere stata destinataria di un provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di cui parimenti non era stata fatta alcuna menzione in sede di offerta, che la stazione appaltante ha potuto conoscere perché due altri concorrenti hanno spontaneamente dichiarato in sede di offerta – e in particolare nella busta amministrativa – di essere stati destinatari della stessa);

- è pur vero che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 28 agosto 2020 ha affermato il principio per cui la condotta reticente, omissiva o mendace tenuta dal ricorrente in relazione a circostanze potenzialmente rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara, della selezione delle offerte e dell’aggiudicazione non determina come conseguenza automatica l’esclusione, occorrendo piuttosto una valutazione da effettuare in concreto, ad opera della stazione appaltante, circa l’effettiva rilevanza di una tale condotta dichiarativa, per le sue concrete caratteristiche, rispetto al contratto di cui si controverte, nonché degli episodi sottostanti non adeguatamente comunicati;

- purtuttavia, nella fattispecie, la condanna in questione, come già rilevato nella fase cautelare, riguarda fatti molto gravi (trattandosi di omicidio colposo ex art. 589, comma 2, c.p. in relazione agli artt. 29 comma 1, 18 comma 1, lett. l), e 3-bis, 37 del d.lgs. n. 81/2008) e, come tale, è idonea ad incidere, secondo l’id quod plerumque accidit, sull’integrità o affidabilità dell’operatore economico, sicché costituisce ragionevole giustificazione della misura sanzionatoria espulsiva adottata dalla stazione appaltante, potendosi intravedere nell’esclusione disposta da Trenitalia il risultato, sostanzialmente, del globale giudizio di inaffidabilità dell’operatore (come si desume anche dalle motivazioni poste a base del provvedimento confermativo dell’esclusione, in data 8.5.2020, sub doc. 3 della ricorrente);

- peraltro, il meccanismo di semplificazione delle operazioni di gara di cui all’art. 133, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, utilizzato nella procedura di cui si controverte, non può impedire alla stazione appaltante di escludere i concorrenti che in corso di gara risultino privi dei requisiti generali;

- sotto diverso profilo, non può dirsi che la ricorrente abbia rappresentato spontaneamente alla stazione appaltante le situazioni astrattamente rilevanti ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, poiché essa, in realtà, ha comunicato le circostanze in questione soltanto dopo essere stata invitata a rendere chiarimenti (questi ultimi richiesti, peraltro, a seguito delle dichiarazioni rese da altri partecipanti alla gara) su un provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, parimenti non dichiarato spontaneamente, di cui l’interessata è risultata destinataria;

- il soccorso istruttorio, infine, come affermato dalla giurisprudenza condivisa dal Collegio, non è invocabile allorquando il concorrente abbia omesso la dichiarazione di un episodio astrattamente rilevante ai fini della valutazione della propria affidabilità professionale (C.d.S., Ad. plen., n. 9/2014; id., Sez. III, n. 1603/2020; id., Sez. V, nn. 7749/2019, 1527/2019, 3980/2017 e 3028/2017).



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GARANTE: Il soggetto che ha rilasciato la garanzia globale all'atto della stipulazione del contratto; 
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