Giurisprudenza e Prassi

INFORMAZIONE FALSA O SOLO FUORVIANTE - NO AUTOMATISMO ESPULSIVO - NECESSARIA VALUTAZIONE DELLA PA (80.5.C)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2021

Considerato che la giurisprudenza ha precisato sul punto che, a differenza dell’automatismo espulsivo proprio del falso dichiarativo di cui alla lett. f-bis), tanto “il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione”, quanto “l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”, pur considerati dalla lett. c) quali “gravi illeciti professionali” in grado di incidere sull’”integrità o affidabilità” dell’operatore economico, richiedono comunque una indispensabile valutazione “in concreto” della stazione appaltante, come per tutte le altre ipotesi previste dalla medesima lett. c), ora articolate nelle lettere c-bis), c-ter) e c-quater), per effetto delle modifiche da ultimo introdotte dal legislatore (Cons. Stato, Sez. V, 22.2.21 n. 1542); nel contesto di questa valutazione la stazione appaltante deve stabilire se l’informazione sia effettivamente falsa o fuorviante, se la stessa sia in grado di sviare le proprie valutazioni e, infine, se il comportamento tenuto dall’operatore economico incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità (Cons. Stato, n. 1542/21 cit.); lo stesso Consiglio di Stato ha aggiunto, in argomento, che il concetto di “falso”, nell’ordinamento vigente, si desume dal codice penale, nel senso di attività o dichiarazione consapevolmente rivolta a fornire una rappresentazione non veritiera e, dunque, il falso non può essere meramente colposo, ma deve essere doloso (Cons. Stato, Sez. V, 12.5.20, n. 2976).

Considerato, quindi, che in materia non può configurarsi alcun “automatismo espulsivo”, come invece accaduto nel caso in esame (Cons. Stato, Ad. Plen. 28.8.20, n. 16 e Sez. V, 4.1.21, n. 62); non rileva nel caso di specie il principio di autoresponsabilità e la effettiva erroneità del “file” originariamente depositato dalla ……, ai fini della automaticità dell’espulsione dalla procedura di gara.


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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...