Giurisprudenza e Prassi

ILLECITO PROFESSIONALE GRAVE - OBBLIGHI DICHIARATIVI (80.5.c)

ANAC DELIBERA 2020

oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Research Consorzio Stabile Società consortile a r.l. – Procedura di gara per l’affidamento di lavori di realizzazione di una sala polivalente (edificio L5) all’interno della Scuola Marescialli “Felice Maritano” di Firenze – Importo a base di gara: euro 6.071.284,01 – S.A.: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana - Marche - Umbria – sede di Firenze

La giurisprudenza ha evidenziato che la stazione appaltante esclude l’operatore economico dalla gara ove «dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità» cosicché «i fatti suscettibili di apprezzamento, alla luce della stessa, devono trovare traccia, al fine di generare il corrispondente onere dichiarativo in capo all’impresa interessata, in atti/documenti dotati di un minimum di attendibilità e valenza dimostrativa, onde fornire alla stazione appaltante la base probatoria (i “mezzi adeguati” di cui alla disposizione citata) al fine di formulare le eventuali conseguenti contestazioni di inaffidabilità professionale» (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 2493/2019). Si aggiunga che gli obblighi informativi a carico dei concorrenti devono avere ad oggetto condotte contrarie a norma o atti significativi della rottura di un rapporto di fiducia con la stazione appaltante (in tal senso, tra le altre, Cons. Stato, sez. V. n. 827/2019; V, n. 6461/2018; V, n. 5500/2018). In ogni caso, è stato attribuito alla stazione appaltante il potere discrezionale di apprezzamento delle condotte dell’operatore economico che possono integrare un grave illecito professionale, tale da metterne in dubbio la sua integrità o affidabilità (Cons. Stato, sez. III, 23 novembre 2017, n. 5467; ANAC, delibera n. 678 del 17 luglio 2019 e delibera n. 72 del 24 gennaio 2018) tant’è che l’eventuale provvedimento di esclusione deve essere adeguatamente motivato. Secondo le Linee Guida ANAC n. 6, par. VI, il provvedimento di esclusione deve essere adeguatamente motivato con riferimento alla gravità del fatto illecito, alla tipologia della violazione commessa, alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, con riguardo all’oggetto e alle caratteristiche dell’appalto. Nel caso sottoposto ad esame dell’Autorità, sulla base della documentazione trasmessa in atti e tenuto conto degli accertamenti istruttori compiuti dalla stazione appaltante in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, non si rinvengono accertamenti amministrativi o giurisdizionali, anche non definitivi, da cui possa desumersi un obbligo dichiarativo a carico del concorrente con conseguente possibilità per la stazione appaltante di valutare discrezionalmente la sussistenza di un illecito professionale grave. L’inchiesta parlamentare, svoltasi nei mesi successivi agli eventi occorsi, si è conclusa prospettando una responsabilità tra il committente e l’appaltatore per la vicenda occorsa, tuttavia non risultano essere adottati a carico dell’operatore economico provvedimenti amministrativi e/o giudiziali e/o negoziali, anche non definitivi (come ad esempio: sanzioni amministrative; sentenza non definitiva di condanna; penali o azioni civilistiche; ecc.) e che avrebbero dovuto essere dichiarati dall’operatore economico così da consentire alla stazione appaltante di compiere le valutazioni necessarie sull’eventuale presenza della causa di esclusione. Al contrario, agli atti del procedimento risulta evidenza documentale del certificato di regolare esecuzione del servizio di Aeroporti di Roma S.p.A. del 3 marzo 2018 insieme agli esiti dell’istruttoria posta in essere dalla amministrazione aggiudicatrice in sede di verifica dei requisiti morali dichiarati ai sensi dell’art. 80, d.lgs. n. 50/2016 da cui non si evince la presenza di cause di esclusione a carico della consorziata. Rileva, in particolare, l’attività istruttoria che il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha svolto, anche in sede di verifica ai sensi dell’art. 32, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 i cui esiti sono stati trasmessi all’Autorità, incluse le verifiche del sistema AVCPass e del casellario informatico. Rileva, da ultimo, anche quanto dichiarato dalla Arco Lavori Soc. Coop. nella memoria depositata dove essa indica espressamente che «non è stata mai né contestata né accertata in sede amministrativa e/o in sede giurisdizionale alcuna condotta, imputabile alla consorziata Gruppo ECF S.p.A. in termini di illecito professionale». Di conseguenza, in sede di gara, la consorziata non era tenuta a dichiarare la presenza di un grave illecito professionale o di atti/ fatti a suo carico.

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