Giurisprudenza e Prassi

ILLECITO PROFESSIONALE - CONDOTTE IMPUTABILI SIA ALL'OPERATORE CHE ALLE PERSONE FISICHE (80.5)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Quanto invece al secondo profilo di censura, secondo cui le cause di esclusione di cui al quinto comma dell’art. 80 non troverebbero applicazione per gli illeciti commessi dall’amministratore unico (ovvero dal socio unico) persona fisica, il comma 3 della norma facendo testuale riferimento solo alla “esclusione di cui ai commi 1 e 2”, ritiene il Collegio di dover dare continuità all’orientamento (ex multis Cons. Stato, V, 7 settembre 2022, n. 7795) che se da un lato circoscrive l’obbligo dichiarativo al socio unico persona fisica, dall’altro riconosce che la presenza di eventuali “gravi illeciti professionali” può assumere rilevanza ai fini dell’esclusione dalla gara solamente quando gli stessi siano riferiti direttamente all’operatore economico o ai soggetti individuati dall’art. 80, comma 3, del medesimo decreto (Cons. Stato, V, 8 aprile 2019, n. 2279), tra i quali, appunto, il socio unico persona fisica (entro un anno dalla cessazione dell’incarico, giusta la precisazione di cui al comma 3).

In estrema sintesi, va respinta l’interpretazione della norma che riferisce la valutazione della stazione appaltante al solo “operatore economico” partecipante alla gara, escludendo, nel caso in cui si tratti di persona giuridica, la valutabilità di condotte riferibili alle persone fisiche che ne abbiano la rappresentanza o che rivestano posizioni di direzione o controllo.

In proposito, vanno piuttosto ribaditi i principi affermati anche dalle Linee guida dell’Anac n. 6 (adottate con delibera del 16 novembre 2016, n. 1293, ed aggiornate con successiva delibera 11 ottobre 2017, n. 1008), confermati, tra le altre, dalla sentenza di questa Sezione V, 4 giugno 2020, n. 3507.

Giova tuttavia precisare quanto segue.

Rientrano nell’ambito dei gravi illeciti professionali sia le condotte imputabili direttamente all’operatore economico persona giuridica (es. le risoluzioni contrattuali, le penali, le annotazioni nel casellario informatico) sia i comportamenti posti in essere da persone fisiche ma riferibili all’impresa, ed in particolare le condotte penalmente rilevanti, poiché altrimenti queste ultime non sarebbero mai utili per decidere dell’affidabilità dell’operatore ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del Codice dei contratti pubblici, dato che la responsabilità penale riguarda le sole persone fisiche e non anche le imprese; ciò che sarebbe evidentemente contrario alla logica ed alla ratio della disposizione, trattandosi di condotte a rilevanza penale che, se realizzate dagli esponenti di cui l’impresa si avvale per operare sul mercato, incidono necessariamente sulla sua affidabilità.

Siffatta interpretazione estensiva della nozione di “operatore economico” è basata, secondo le citate Linee guida, sul principio di immedesimazione organica, per il quale sono imputate all’ente le azioni poste in essere dai propri organi nel suo interesse e, tra queste, appunto, le condotte penalmente rilevanti.


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