Giurisprudenza e Prassi

GRAVI INADEMPIENZE IN PRECEDENTI CONTRATTI – VALUTAZIONE – SPETTA ALLA PA VALUTARNE INCIDENZA PER ESCLUSIONE (80.5.C)

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2022

Per costante giurisprudenza, nelle gare pubbliche l’art. 80 comma 5 del d.lgs. 50/2016 mira a tutelare il vincolo fiduciario che deve sussistere tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico, consentendo di attribuire rilevanza ad ogni tipologia di condotta illecita storicamente maturata, per definizione realizzata fuori del contesto procedimentale considerato, che per la sua gravità sia in grado di minare l’integrità morale e professionale di quest’ultimo. Tale norma non descrive, dunque, la fattispecie astratta in maniera tassativa ed esaustiva bensì, nel rinviare all’integrazione dell’interprete per la sussunzione del fatto concreto nell’ipotesi normativa, necessariamente rimette la qualificazione di una condotta come grave illecito professionale ad una valutazione discrezionale della stazione appaltante, pertanto sindacabile solo nei consueti limiti della manifesta irragionevolezza, illogicità o erroneità (ex multis Tar Napoli IV n. 299/2022).

Tale apprezzamento rimesso all’Amministrazione, proprio perché discrezionale soggiace all’onere di un’adeguata motivazione.

Il RUP ha esposto le ragioni per le quali la condotta antitrust e le altre condotte rilevate avrebbero assunto valenza di gravi -OMISSIS- argomentando testualmente: “Gli atteggiamenti ostruzionistici posti in essere da -OMISSIS- non costituiscono episodi isolati e a sé stanti, ma si inseriscono in una vera e propria strategia, ovvero in un medesimo disegno; l’operatore economico in questione per tutelare i propri interessi privati/imprenditoriali è disposto a ricorrere anche a mezzi estremi, del tutto sproporzionati, anche disattendendo il principio di leale collaborazione con la pubblica Amministrazione. Ad avviso dell’Amministrazione, tale principio costituisce anch’esso valore ed obbligo, oltre al rispetto dello standard qualitativo in sede di esecuzione del servizio. La regolare esecuzione del servizio non è sufficiente per godere della fiducia dell’Amministrazione committente, quando al contempo sono disattesi, in maniera ripetuta, i principi di buona fede e di leale collaborazione, fino al punto di ostacolare e rallentare l’azione amministrativa”.

Una simile motivazione risulta avere illustrato in termini sufficienti le ragioni per cui la stazione appaltante ha reputato le condotte di -OMISSIS- gravi -OMISSIS-, tali da rendere dubbia l’integrità e l’affidabilità dell’operatore economico. Il giudizio è ispirato a canoni di proporzionalità e di adeguatezza. Infatti, traspare dal provvedimento, se letto nella sua interezza, che il RUP ha valutato la gravità dalle condotte alla luce della perduranza delle stesse, dell’aggressività con la quale -OMISSIS- difende i propri interessi, che non si ferma nemmeno innanzi al rischio di provocare l’interruzione del pubblico servizio (condotta temporalmente recente) e dell’accanimento giudiziario, perpetrato in modo sistematico e oltre ogni limite ragionevole, ed è giunto alla conclusione che questi comportamenti hanno minato ripetutamente il principio di leale collaborazione, di buona fede e correttezza. Essendo le condotte riferite al TPL, questa circostanza ha inciso sull’affidabilità e l’integrità dell’operatore economico anche in riferimento alla gara del -OMISSIS-, che è riferibile allo stesso settore.

La motivazione del provvedimento denota una valutazione plausibile e ragionevole sull’integrità del concorrente, ancorati a solidi dati fattuali, come tali idonei a superare i contrari rilievi di parte ricorrente, basati sulla pretestuosità dell’esclusione.

Anche l’istruttoria condotta dall’amministrazione è completa e esaustiva avendo l’amministrazione fatto una ricostruzione fattuale molto dettagliata ed avendo esaminato gli elementi forniti nelle controdeduzioni.

Il motivo di impugnazione è pertanto infondato.


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