Giurisprudenza e Prassi

GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI - ESPRESSIONE DI AMPIA DISCREZIONALITA' AMMINSITRATIVA (80.5C)

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2023

Va ribadito il condivisibile principio giurisprudenziale secondo il quale «nelle gare pubbliche il giudizio su gravi illeciti professionali è espressione di ampia discrezionalità da parte dell’Amministrazione, cui il legislatore ha voluto riconoscere un ampio margine di apprezzamento circa la sussistenza del requisito dell’affidabilità dell’appaltatore. Ne consegue che il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano della “non pretestuosità” della valutazione degli elementi di fatto compiuta (nella specie, la non manifesta abnormità, contraddittorietà o contrarietà a norme imperative di legge nella valutazione degli elementi di fatto) e non può pervenire ad evidenziare una mera non condivisibilità della valutazione stessa (Consiglio di Stato sez. V, 27 ottobre 2021, n. 7223). Spetta alla stazione appaltante, nell’esercizio di tale ampia discrezionalità, apprezzare autonomamente le pregresse vicende professionali dell’operatore economico, persino se non abbiano dato luogo ad un provvedimento di condanna in sede penale, perché essa sola può fissare il punto di rottura dell’affidamento nel pregresso o futuro contraente» (Consiglio di Stato, V, 8 settembre 2022, n. 7823; anche, Consiglio di Stato, Ad. plen., 28 agosto 2020, n. 16; V, 16 novembre 2023, n. 9854; III, 13 novembre 2023, n. 9721; V, 25 agosto 2023, n. 7949; V, 1° agosto 2023, n. 7452; VI, 29 novembre 2022, n. 10483; V, 10 novembre 2022, n. 9877; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 22 novembre 2023, n. 2762; in argomento, altresì, Cass., SS.UU., 17 febbraio 2012, n. 2312).

Tali conclusioni sono coerenti con l’interpretazione pregiudiziale data dal giudice eurounitario (Corte di Giustizia U.E., IV, 19 giugno 2019, C-41/18), in base alla quale la valutazione sulla sussistenza di gravi illeciti professionali spetta in via esclusiva alla Stazione appaltante, costituendo una scelta ampiamente discrezionale; da ciò consegue che il sindacato del giudice amministrativo sulle relative motivazioni non può che limitarsi al riscontro “esterno” della non manifesta abnormità, contraddittorietà o contrarietà a norme imperative di legge nella valutazione degli elementi di fatto (cfr. Consiglio di Stato, V, 5 settembre 2022, n. 7728).

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;