Giurisprudenza e Prassi

GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI - DIFFERENTI VALUTAZIONI DA PARTE DI DIVERSE SEZIONI DELLA PA - OPERATO ILLEGITTIMO (80.5.c)

TAR EMILIA PR SENTENZA 2021

Il Collegio osserva che parte ricorrente ha depositato in atti numerosi contratti dalla stessa stipulati con ANAS da cui emerge, inequivocabilmente, che ANAS ritiene la società Proto Giuseppe S.a.s. affidabile in generale e, specificamente, anche per il servizio oggetto del presente appalto, relativo a “lavori e servizi di pronto intervento e manutenzione non programmabile, ripristino danni da incidenti ed emergenze lungo le strade…”.

Parte resistente, nel provvedimento impugnato, afferma unicamente che “le attività di gran parte delle procedure relative al pronto intervento a cui la società Proto è stata ammessa a partecipare sono state svolte nel periodo in cui la predetta annotazione non risultava visibile sul casellario ANAC (dal 10/07/2019 al gennaio 2020); ciò pertanto, i seggi/commissioni di gara non hanno potuto tenerla in considerazione nella valutazione dell’Operatore economico” ma omette del tutto di considerare i casi in cui le altre articolazioni ANAS hanno affidato i servizi pur avendo contezza di tale annotazione.

In particolare, parte resistente nella propria memoria difensiva ha prodotto una tabella in cui ha evidenziato che “ben sei delle commesse indicate nel ricorso aggiudicate a PROTO non possono affatto essere indice di un’illogicità dell’impugnata esclusione, posto che l’annotazione era invisibile agli operatori dei seggi di quelle gare.” ma, dal piano esame dell’elenco delle commesse prodotto da parte ricorrente (e salvo quanto si dirà in appresso con riferimento al quarto motivo di ricorso), emerge chiaramente che vi sono altri appalti aventi identico oggetto che sono stati aggiudicati alla ricorrente da ANAS (la stessa parte resistente, nella propria memoria, ne riconosce cinque) e che, dunque, altre sedi territoriali di ANAS hanno valutato ben diversamente l’affidabilità dell’odierna ricorrente (né, al riguardo, può avere alcun valore la circostanza che ci siano state cinque esclusioni da parte della Struttura Territoriale ANAS dell’Emilia-Romagna, in quanto queste sono state tutte annullate da questo Tribunale nelle due diverse sedi).

La sopra menzionata diversa valutazione delle altre sedi territoriali costituisce, a giudizio del Collegio, chiaro indice della palese illogicità della decisione della struttura compartimentale dell’Emilia-Romagna circa l’inaffidabilità dell’odierna ricorrente, atteso che il numero rilevante delle predette differenti valutazioni non può che rendere manifesta la circostanza che la risoluzione del 2018 operata dalla struttura della Basilicata non costituisce la “significativa carenza da parte dell’O.E.” affermata da parte resistente, atteso che proprio il comportamento delle altre plurime sedi ANAS smentisce in radice tale assunto.

Inoltre, con riferimento alle sei procedure di gara che non potrebbero essere indici di illogicità, in quanto concluse favorevolmente a Proto Giuseppe S.a.s. nel periodo in cui l’annotazione sul casellario ANAC non era visibile, il Collegio osserva che le predette procedure costituiscono anch’esse, pienamente, un indice di illogicità dell’operato della sede emiliana atteso che, come evidenziato dall’odierna ricorrente nel quarto motivo di ricorso (che, per ragioni di connessione, può essere esaminato ora) la segnalazione all’ANAC era stata fatta proprio da una sede ANAS (quella della Basilicata) e, dunque, risulta condivisibile quanto affermato da parte ricorrente secondo cui “non è stata una S.A. terza ma la stessa ANAS a disporre la risoluzione del 2018 che ha costituito motivo di esclusione, per cui ANAS era perfettamente consapevole di tale episodio anche prima dell’inserimento della notizia nel Casellario, e non occorreva l’inserimento in quest’ultimo perché ne venisse a conoscenza” e ciò, appunto, in base alla considerazione che l’inserimento nel casellario ANAC “vale come strumento di pubblicità-notizia per le altre Stazioni appaltanti”.

Del resto, il Collegio osserva che la costituzione nel presente giudizio è avvenuta da parte di ANAS S.p.a. e non della struttura territoriale dell’Emilia-Romagna, a riprova del fatto che la società ANAS S.p.A. ha una sua unitarietà e le diverse strutture territoriali non possono essere fra loro considerate soggetti estranei in quanto, appunto, articolazioni territoriali di un unico soggetto.

Altra circostanza rilevante, poi, sul punto dell’affidabilità dell’odierna ricorrente è rappresentata dal fatto che la stessa è ancora oggi inserita nell’elenco dei fornitori abituali dell’ANAS, che invita Proto Giuseppe S.a.s. a gare di manutenzione della rete stradale, e pertanto risulta del tutto illogico il giudizio sul punto da parte della struttura emiliana posto che le altre sedi della medesima società ANAS sono concordi (con la sola eccezione della risoluzione operata dal Comparto della Basilicata nel 2018) a ritenere affidabile l’odierna ricorrente.

Né, al riguardo, può avere alcun fondamento quanto affermato da parte resistente circa il dedotto principio dell’autonomia di ogni seggio di gara nella valutazione, atteso che tale principio non è certamente in discussione nel presente caso in cui è, unicamente, in discussione la legittimità del giudizio operato dal seggio emiliano che, certamente, non può ritenersi estraneo alle valutazioni operate da altri seggi della stessa società ANAS S.p.a., i quali sono univoci (con la sola eccezione, si ripete, della Basilicata per un fatto accaduto nel 2018) nel ritenere affidabile l’odierna ricorrente con un giudizio rilevante e dirimente sul punto, atteso che nulla ha dedotto la Struttura Territoriale Emilia-Romagna per superare i sopra menzionati giudizi positivi pervenendo, così, ad un giudizio sull’affidabilità palesemente erroneo che rende illegittimo il conseguente provvedimento di esclusione dalla gara dell’odierna ricorrente.



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MANUTENZIONE: La combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazi...
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