Giurisprudenza e Prassi

GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI - COMPORTAMENTI PREGRESSI OE - METODI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLA PA (80.5.C)

TAR SARDEGNA SENTENZA 2022

Assume rilievo, in primo luogo, il condivisibile indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’amministrazione chiamata a esprimere una valutazione discrezionale sulla rilevanza degli illeciti pregressi deve articolare il relativo percorso logico “su due livelli, dalla cui integrazione discende la complessiva verifica del grave illecito professionale a effetto escludente: da un lato occorre che il comportamento pregresso assuma la qualificazione oggettiva di comportamento in grado d’incrinare l’affidabilità e integrità dell’operatore nei rapporti con l’amministrazione; dall’altro, il fatto così qualificato va messo in relazione con il contratto oggetto dell’affidamento, così da poter declinare in termini relativi e concreti la nozione d’inaffidabilità e assenza d’integrità, ai fini della specifica procedura di gara interessata” (così, testualmente, Consiglio di Stato, Sezione V, 8 gennaio 2021, n. 307).

Laddove, poi, come nel caso in esame, la violazione contestata riguardi condotte tenute nell’esecuzione di un precedente contratto, la stazione appaltante dovrà ulteriormente approfondire la questione, anche a livello motivazionale, valutando e illustrando l’effettiva “gravità” dell’illecito (qualificazione dello stesso che, come noto, è espressamente richiesta dalla disciplina vigente ai fini dell’esclusione) alla luce, tra l’altro, della sanzione applicata e del tempo trascorso dalla violazione, come espressamente richiede l’art. 80, comma 5, lett. c-ter, ultima parte, del Codice.

Nel caso di specie, invece, tale articolata valutazione è mancata, essendosi il Comune di ………. sostanzialmente limitato a “ricostruire i fatti”, senza preoccuparsi di valutarne la concreta incidenza sull’affidabilità del concorrente alla luce dei criteri sopra descritti e di elementi di fatto che, peraltro, sembravano deporre in senso opposto.

Assume, dunque, rilievo, a ulteriore conferma dell’illegittimità dell’operato della stazione appaltante, il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui le condotte pregresse rispetto alla gara in svolgimento possono assumere rilievo escludente quali “gravi illeciti professionali” solo se obiettivamente in grado di determinare "la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti” (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione V, 12 aprile 2019, n. 2407; Consiglio di Stato, Sezione V, 4 febbraio 2019, n. 827), aspetto, questo, che non emerge ictu oculi dai fatti in discussione e che la stazione appaltante non si è preoccupata di valutare, e tanto meno motivare, adeguatamente.

Risulta, infine, irrilevante la questione dell’inquadramento professionale non corretto che avrebbe ulteriormente inficiato l’assunzione dell’Accompagnatore, sulla quale le parti, pure, dibattono nelle ultime memorie, trattandosi di profilo neppure richiamato nei provvedimenti impugnati.

Ciò posto si può passare al secondo aspetto su cui si incentra l’impugnato provvedimento di esclusione, vale a dire le false/omesse dichiarazioni in cui la Cooperativa sarebbe incorsa tanto in seno al DGUE, ove aveva dichiarato “di non essersi resa colpevole di gravi illeciti professionali” senza ulteriori specificazioni, quanto in sede di istruttoria procedimentale, ove aveva dichiarato di non essere stata a suo tempo sanzionata dal Comune di ………, che, invece, le aveva comminato un richiamo scritto.




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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...