Giurisprudenza e Prassi

GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE - VI RIENTRANO LE CONDOTTE SUSCETTIBILI DI INCIDERE SULL'AFFIDABILITA' PROFESSIONALE DELL'OPERATORE (80)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2023

L’invocata ipotesi escludente, in base a quanto emerge dalla formulazione normativa, postula un duplice apprezzamento, che investe da un lato la qualificazione come “grave illecito professionale” delle condotte tenute dall’operatore economico nel pregresso svolgimento della sua attività professionale, dall’altro la relativa attitudine ad incidere sulla “integrità” ed “affidabilità” dell’impresa medesima rispetto al contratto per il quale è stata indetta la specifica procedura di affidamento.

Gli aspetti indicati, dunque, costituiscono oggetto di apposita valutazione rimessa alla discrezionalità della Stazione appaltante, alla quale il Legislatore ha inteso riconoscere un ampio margine di apprezzamento circa la sussistenza del requisito dell'affidabilità dell'appaltatore (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. IV, sent. 8 ottobre 2020, n. 5967 e sez. V, sent. 27 febbraio 2019, n. 1367).

Secondo quanto affermato dalla costante giurisprudenza in materia, “… la norma in questione (art. 80, comma 5, lett. “c”, d.lgs. n. 50/2016) ha un carattere aperto, in grado di comprendere tutti quei fatti riguardanti l’operatore economico, di cui sia accertata la contrarietà a un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa, qualificabili come gravi illeciti professionali e quindi possibili oggetti della valutazione di incidenza sulla sua affidabilità professionale. Vi rientrano, pertanto, tutte le condotte ascrivibili all’operatore economico suscettibili di incidere sulla sua affidabilità professionale, indipendentemente dal fatto che tali condotte siano state oggetto di provvedimenti giurisdizionali col crisma della definitività o del giudicato … fermo restando che spetta all’amministrazione aggiudicatrice motivare puntualmente in ordine alla gravità dell’illecito professionale e alla sua incidenza sull’affidabilità morale e professionale dell’operatore economico” (in tal senso cfr. ex multis, da ultimo, Cons. St., sez. III, sent. 11 gennaio 2023, n. 388).

I relativi atti, aventi contenuto valutativo, in quanto espressivi di lata discrezionalità amministrativa sono quindi suscettibili di sindacato giudiziale nei soli limiti della illogicità e irragionevolezza ovvero del travisamento fattuale, oltre che per carenza di motivazione (cfr. ex multis Cons. St, sez. V, sent. 14 giugno 2019, n. 4023).

Facendo applicazione alla fattispecie per cui è causa degli esposti principi declinati in ambito giurisprudenziale, va rilevato – alla luce del contenuto delle risultanze documentali in atti – come gli elementi dedotti in ricorso a fondamento dei vizi denunciati non configurino difetti di istruttoria ovvero carenza di idonea motivazione, né tantomeno integrino ipotesi di manifesta illogicità e incongruità ovvero di travisamento fattuale in ordine alla compiuta valutazione ad opera della Stazione appaltante, nei limiti del sindacato ammesso in sede giudiziale a fronte di atti – come quelli oggetto di gravame nella presente sede – connotati da ampia discrezionalità amministrativa.

Nello specifico, dal tenore del provvedimento oggetto di contestazione emerge che la resistente Stazione appaltante, dopo ad aver riepilogato gli atti del procedimento conducente alla disposta sospensione della qualificazione della società medesima (in data antecedente) e richiamato la previsione posta alla base dell’emanando provvedimento di esclusione dalla procedura aperta di gara in controversia, ha espressamente indicato – se pure in modo sintetico – le circostanze che hanno condotto all’apprezzamento in ordine alla compromissione del rapporto fiduciario con la società ricorrente e al giudizio in termini negativi in merito all’affidabilità della società medesima.


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