Giurisprudenza e Prassi

GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE - VALUTAZIONE PA IMPLICITA- AMMESSA (80-5.C)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Il primo giudice ha ritenuto il motivo di ricorso infondato, in quanto il visto illecito anticoncorrenziale avrebbe rappresentato “un episodio singolo ed isolato”, non connotato dalla contestata gravità, come comprovato dagli elementi prodotti dalla stessa aggiudicataria; ciò avrebbe rappresentato, per l’azienda sanitaria, una giustificazione adeguata e condivisa per facta concludentia.

........... ha censurato l’erroneità di questa valutazione, evidenziando che l’illecito anticoncorrenziale in questione, contrariamente a quanto sostenuto dalla Azienda sarebbe stato grave e rilevante, in maniera escludente e che, in ogni caso, avrebbe imposto una motivazione rincarata da parte dell’Azienda, circa le ragioni della ritenuta “irrilevanza”.

Anche questo motivo è infondato.

Pure in questo caso la censura si limita a riproporre le identiche questioni svolte in primo grado, senza sviluppare alcuna nuova argomentazione critica contro il percorso motivazionale seguito dalla sentenza impugnata.

In ogni caso la motivazione espressa dal primo giudice risulta immune da censure perché, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale a cui il Collegio ritiene di aderire, (ex multis Consiglio di Stato, VI, 18 luglio 2016, n. 3198) la Stazione appaltante, a fronte della esplicita dichiarazione dell’operatore economico che lo segnali, può esprimere una valutazione di irrilevanza dell’illecito, anche implicitamente e per facta concludentia, a mezzo della semplice ammissione dello stesso alla procedura.

Analogamente, l’indirizzo giurisprudenziale più rigoristico ha chiarito che una motivazione implicita debba essere ammessa “là dove, il fatto segnalato, sia unico” ovvero “rivesta in sé manifestamente il carattere della non gravità o della non rilevanza, essendo in qualche modo ricostruibile l’iter logico seguito” dalla Stazione appaltante (Cons. Stato, Sez. V, sentenza 6 dicembre 2021, n. 8155).

D’altro canto, nessuna contestazione è stata mossa, in sede procedimentale, dagli altri operatori partecipanti rispetto all’ammissione di ........... alla procedura di gara.

Correttamente il primo giudice ha, infatti, respinto anche tale censura sul presupposto che gli elementi offerti da ........... in sede di dichiarazione consentano di concludere per l’irrilevanza dell’episodio in parola.


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