Giurisprudenza e Prassi

GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE - RILEVA ANCHE IL SOCIO UNICO PERSONA GIURIDICA (80.5)

TAR PIEMONTE TO SENTENZA 2023

La doglianza interseca la questione del rapporto tra i commi terzo e quinto dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016; ormai, peraltro, divenuta recessiva alla luce del nuovo art. 94 co. 4 D.Lgs. 36/2023.

Come noto, il comma 3 non menziona, per i fini ivi previsti, il socio unico persona giuridica, ma soltanto il socio unico persona fisica. Il comma 5, d’altra parte, riferisce il grave illecito professionale esclusivamente all’ “operatore economico”, senza ulteriori specificazioni nel caso in cui rivesta forma societaria.

Il Collegio, pur consapevole dell’orientamento interpretativo che, in una prospettiva di simmetria tra le due norme, fa coincidere l’ambito soggettivo di applicazione del comma 5 dell’art. 80 con quello del comma 3 (cfr. Linee Guida Anac n. 6, paragrafo 3.1), aderisce all’opposto indirizzo giurisprudenziale che esclude ogni collegamento necessario tra le due disposizioni (Cons. Stato sez. V 08/04/2022, n. 2629).

Milita in tal senso la considerazione che, così come, sul piano oggettivo, non sono tipizzati (se non in via esemplificativa) i gravi illeciti professionali, tanto meno possono essere circoscritti i soggetti le cui condotte sono rilevanti in caso di operatore economico avente forma societaria; essendo, anzi, insito nella ratio della norma che debba trattarsi di soggetti in grado di determinare o condizionare le scelte dell’impresa, ancorché diversi da quelli menzionati dal comma 3, ma nella condizione di orientare, di fatto, l’operato della società: tra i quali può certamente iscriversi anche il socio unico persona giuridica in relazione a tutte le figure che, al suo interno, sono in grado di determinare gli indirizzi significativi della società partecipata.

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