GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE: QUANDO LA CONDOTTA E' ILLECITO ANTITRUST IL TERMINE TRIENNALE DECORRE DALLA DATA DI DECISIONE DELL'AUTORITA'
Nella citata ordinanza della Corte di giustizia dell’Unione europea è stato anche precisato (punto 32 della motivazione) che «l’accertamento di un tale errore [professionale, n.d.r.] non richiede una sentenza passata in giudicato (sentenza del 13 dicembre 2012, F. e A., C-465/11, EU:C:2012:801, punto 28)» e si è sottolineato come «la decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza, che stabilisca che un operatore ha violato le norme in materia di concorrenza, può senz’altro costituire indizio dell’esistenza di un errore grave commesso da tale operatore»; e al punto 33 conclude affermando che «la commissione di un’infrazione alle norme in materia di concorrenza, in particolare quando tale infrazione è stata sanzionata con un’ammenda, costituisce una causa di esclusione […]» (sul punto si riprendono le conclusioni già raggiunte in Consiglio di Stato, sez. V, n. 5990/2022 cit.);
Osserva questo collegio che la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’U.E. ha anche precisato che, quando il grave illecito professionale è integrato da una condotta sanzionata come illecito antitrust, il termine triennale di rilevanza della condotta illecita quale periodo massimo di esclusione (di cui all’articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici) dev’essere calcolato a decorrere non dal fatto storico ma dalla data della decisione dell’Autorità indipendente che qualifica il fatto come illecito (cfr. Corte Giust. dell’U.E., sezione quarta, 24 ottobre 2018, C-124/17).
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