Giurisprudenza e Prassi

GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE - PRECLUSIONE PARTECIPAZIONE A GARA PREVIA VALUTAZIONE PA (80.5)

TAR LAZIO RM ORDINANZA 2024

Considerato che, in base a una sommaria delibazione, il ricorso appare assistito da idoneo fumus boni iuris in quanto non sembra che la parte resistente abbia compiuto, come richiesto da consolidata giurisprudenza nella vigenza dell’art. 80, comma 5, del D.lgs. 50/2016, una valutazione autonoma del fatto accertato con sentenza di condanna non definitiva a carico del legale rappresentante come idoneo ad intaccare l'integrità morale e/o l'affidabilità professionale della società, mancando qualsivoglia valutazione in concreto della effettiva attitudine della vicenda in questione a incidere sull'affidabilità morale o professionale dell'operatore economico;

Osservato che la suddetta valutazione appare tanto più necessaria nel caso di specie, ove, per un verso, il provvedimento produce l’effetto di precludere alla ricorrente la partecipazione ad una serie indeterminata di procedure di affidamento e, per l’altro, al momento dell’adozione del suddetto atto era già entrato in vigore il nuovo codice di cui al D.lgs. 36/2023 che:

- nel tipizzare le fattispecie integranti il grave illecito professionale non contiene più riferimenti alla tipologia di reato che viene in rilievo nel caso di specie;

- specifica che “la valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell’entità della lesione inferta dalla condotta e del tempo trascorso dalla violazione”;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare ai fini del riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione della parte ricorrente, da effettuarsi entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente ordinanza.

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