Giurisprudenza e Prassi

GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE - INDAGINI PENALI - RIENTRANO NELLA VALUTAZIONE DEL QUID (80.5.c)

ANAC DELIBERA 2023

Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 presentata dal RTI costituendo tra MITSA S.r.l. e TECHNODAL S.r.l. - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli impianti aeraulici e sanificazione dell'aria ambientale per l'IRCCS "Saverio De Bellis" di Castellana Grotte (Bari) oltre al servizio per il controllo, prevenzione e contenimento dei rischi da agenti microbiologici, compreso legionella, negli impianti idrici di distribuzione dell'acqua sanitaria - Importo a base di gara euro: 1.980.000,00 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A.: Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico S. De Bellis - I.R.C.C.S. Saverio de Bellis

UPREC/PRE/572/2023/S/PREC

Quanto all’omessa dichiarazione delle dimissioni rassegnate, in corso di gara, dal legale rappresentante e socio di maggioranza della Soc. ………. a r.l. e delle motivazioni che ne sono alla base, che l’Autorità ha già avuto occasione di chiarire che la pendenza di indagini penali o il rinvio a giudizio del legale rappresentante della società aggiudicataria, pur non producendo un automatico effetto espulsivo dell’operatore economico e non essendo ideona a determinarne l’esclusione per falsa dichiarazione (ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis) del Codice), è riconducibile all’art. 80, comma 5, lett. c-bis) del Codice laddove il concorrente non abbia assolto l’obbligo informativo ed è valutabile dalla SA quale grave illecito professionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c). In particolare, “la sussistenza di carichi pendenti può considerarsi un’informazione dovuta, quand’anche il corrispondente obbligo dichiarativo non sia previsto dalla lex specialis, nel caso in cui riguardi fattispecie di reato che, per gravità, fondatezza e pertinenza, sono in grado di incidere sulla valutazione di moralità o affidabilità dell’operatore economico. (…) una simile valutazione deve essere svolta, di volta in volta, dalla stazione appaltante che, nell’esercizio della propria discrezionalità, deve valutare la gravità dei fatti e il loro inquadramento come grave illecito professionale” (Delibera Anac n. 146 del 30 marzo 2022; Delibera ANAC n. 1050 del 2 dicembre 2020). Pertanto, la sopravvenienza, in corso di gara, di una indagine penale a carico del legale rappresentante della società risultata aggiudicataria in relazione a fattispecie di reato gravi avente ad oggetto condotte corruttive presuntivamente commesse nell’ambito di altra gara di appalto indetta da altra Amministrazione impone, per un verso, all’operatore economico l’obbligo di informare la SA della pendenza delle indagini e dell’adozione della misura cautelare nei confronti del legale rappresentante della società, per altro verso, impone alla SA di effettuare una valutazione concreta ed effettiva sulla rilevanza di quei fatti quale grave illecito professionale; pertanto, che, pur trattandosi di una valutazione di estrema delicatezza rimessa all’attento vaglio della stazione appaltante e necessitante, da parte di quest’ultima, di puntuali valutazioni, argomentazioni e riscontri, la SA non può omettere di effettuare un giudizio sulla integrità o affidabilità professionale della società aggiudicataria e sulla incidenza delle indagini penali e delle misure cautelari emesse. Come previsto nelle Linee Guida Anac n. 6, si tratta di una valutazione discrezionale che compete in via esclusiva alla SA, previo contraddittorio con l’operatore economico, che, però, deve obbligatoriamente essere svolta dalla stazione appaltante, trattandosi di esercizio di un potere doveroso.

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