Giurisprudenza e Prassi

GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE - INDAGINI PENALI IN CORSO DI GARA - OBBLIGO DICHIARATIVO (80.5.C)

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2022

Nel merito si lamenta la mancata esclusione dalla procedura di gara di che trattasi della aggiudicataria -OMISSIS- per violazione degli obblighi dichiarativi ex art. 80, comma 5, lett. c) bis, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.. In particolare, si osserva che la Società controinteressata ha allegato alla propria istanza di partecipazione la dichiarazione dell’Amministratore in carica, con cui lo stesso ha affermato di “non incorrere nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm. e che le medesime condizioni di esclusione non sussistono per i soggetti” di cui all’art. 80, comma 3, del medesimo Codice dei contratti pubblici.

Parte ricorrente deduce, tuttavia, che tra gli anzidetti soggetti figura anche -OMISSIS- (socio di minoranza di -OMISSIS- e Amministratore cessato in data 10 aprile 2020), noto alle cronache nazionali per essere - stando alle indagini coordinate dalla Procura antimafia di Napoli, e condotte dai Carabinieri del Nucleo Tutela Ambientale - il “socio”, “braccio destro”, l’“alter ego” di -OMISSIS-, che - secondo il predetto Ufficio di Procura - sarebbe legato al clan dei -OMISSIS- ed avrebbe “aggiustato”, con la complicità dei suoi stretti collaboratori (tra cui lo stesso -OMISSIS-), almeno quarantaquattro gare d’appalto bandite da altrettanti Comuni (in provincia di Napoli e Caserta) nel settore dei rifiuti solidi urbani. Quella di -OMISSIS- - sulla base delle notizie reperibili in rete, ove sarebbero rinvenibili stralci di ordinanze di perquisizione emesse del G.I.P. napoletano che recano dei passaggi rilevanti di talune intercettazioni ambientali e telefoniche - sarebbe una “figura chiave” di quello che è stato definito il “sistema -OMISSIS-”, di cui avrebbero beneficiato talune aziende riconducibili allo stesso -OMISSIS- (che ne sarebbe “amministratore di fatto”) e, tra esse, proprio la -OMISSIS- (la cui socia di maggioranza è -OMISSIS-, indicata dalle testate giornalistiche come la moglie del -OMISSIS-). Stando alle notizie reperibili sulle testate on line, i reati in contestazione a -OMISSIS- sarebbero quelli di associazione per delinquere finalizzata alla turbativa d'asta al fine di corrompere amministratori e dipendenti comunali, falsità in atti pubblici (e, in particolare, di verbali di nomina di Commissioni giudicatrici) nonché traffico illecito di rifiuti e turbata libertà dei procedimenti di scelta del contraente.

La mancata dichiarazione dei fatti di rilevanza penale che hanno interessato il sig. -OMISSIS-, anche quale Amministratore (pro tempore) della -OMISSIS-, costituirebbe una grave violazione degli obblighi dichiarativi a carico della Società aggiudicataria atteso che la dichiarazione resa in sede di gara dal legale rappresentante della stessa sarebbe, da un lato, non veritiera e, in ogni caso, incompleta, non avendo consentito alla Stazione Appaltante di svolgere le verifiche di competenza circa il possesso dei requisiti di moralità professionale.

Secondo la preferibile giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato sez. III, 09/03/2022, n.1698), “L'art. 80, comma 5, lett. c) bis, del D. Lgs. n. 50 del 2016 prevede l'esclusione del concorrente che abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di gara, ovvero abbia fornito informazioni false o fuorvianti, suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione. Questa capacità distorsiva non può, quanto l'obbligo dichiarativo, che avere rilievo in astratto, ovvero per il solo fatto che, nel caso della violazione di una norma penale, si possa anche solo supporre che le circostanze poste a base dell'imputazione assumano, in concreto, un rilievo tale da influire sul giudizio della stazione appaltante. Dunque, l'obbligo deve ritenersi sussistere anche per effetto del solo avvio del procedimento penale in quanto l'operatore economico che intenda partecipare ad una gara ha l'onere di dichiarare, nel modo più ampio possibile, tutti i fatti che siano stati, o siano, oggetto di procedimento penale nel triennio antecedente”;

In ogni caso, anche in disparte da quanto appena osservato, in un recente parere l’A.N.A.C. (delibera A.N.A.C. n. 146 del 30 marzo 2022) ha condivisibilmente avuto modo di affermare che “l’obbligo informativo gravante sull’operatore economico sussiste anche con riferimento alle circostanze sopravvenute rispetto al termine di scadenza delle offerte che sono in grado di incidere sulla valutazione di integrità o affidabilità che deve svolgere la S.A.. L’omissione di tale obbligo configura la fattispecie della «omissione di una informazione dovuta ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione» di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis) quando riguarda indagini penali e misure cautelari che per gravità sono idonee ad incidere sul giudizio di affidabilità professionale dell’operatore economico”.



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