Giurisprudenza e Prassi

GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE - FALSA DICHIARAZIONE - OMESSA DICHIARAZIONE - DICHIARAZIONE RETICENTE (80.5.f bis)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Con un secondo motivo di censura, l’appellante si duole che l’omessa comprova del numero di lanci non sia stata apprezzata in termini di rilevante omissione (o falsità) dichiarativa, autonomamente rilevante quale causa di esclusione, ex art. 80, comma 5, lettere c bis (o, addirittura, f bis) d. lgs. n. 50/2016.

L’assunto è erroneo.

La mancata dimostrazione, in sede di verifica, di un elemento dell’offerta, pur rilevando – nei sensi chiariti – ai fini del riconoscimento del punteggio premiale, non concreta una informazione falsa o ingannevole, come tale preordinata, in senso decettivo, ad alterare la trasparenza e la correttezza della procedura evidenziale.

È noto, infatti, che sussiste una “dichiarazione omessa” quando l’operatore economico concorrente non evidenzia, strumentalmente, condotte pregresse rientranti nell’ambito dei “gravi illeciti professionali”; concreta, invece, una “dichiarazione reticente” allorché le pregresse vicende sono solo accennate senza la dettagliata descrizione necessaria alla stazione appaltante per potere compiutamente apprezzarne il disvalore nell’ottica dell’affidabilità del concorrente; ricorre, infine, una “dichiarazione falsa” allorché sia fornita una rilevante circostanza di fatto difforme dalla realtà effettuale (cfr., da ultimo, Cons., Stato, sez. V, 31 marzo 2021, n 2708): essendo evidente che alcuna di tali situazioni possa essere assimilata al caso di specie.

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