Giurisprudenza e Prassi

FATTO RILEVANTE PER INAFFIDABILITA' OPERATORE - DECORRENZA TRE ANNI - NON RILEVA (80)

CGA SICILIA SENTENZA 2022

Conformemente, a ben vedere, a quanto affermato dallo stesso Tar, il quale circoscrive l’omissione dichiarativa addebitabile alla concorrente al solo episodio che ha portato al decreto penale del 2016, pur giudicando poi legittimo il vaglio di (in)affidabilità in quanto basato sulle condotte che nell’insieme avevano portato alla emissione dei tre decreti penali di condanna, inclusi quelli relativi a fatti anteriori al 2012, è da ritenersi irrilevante il fatto costitutivo di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) cit., in relazione al disposto di cui al comma 10-bis dello stesso art. 80, che sia stato commesso oltre tre anni prima della indizione della procedura di gara, non essendo il fatto stesso idoneo a fondare un giudizio attuale di (in)affidabilità dell’operatore.

Il decorso del periodo triennale, dalla data della commissione del fatto, esclude cioè qualsiasi rilevanza alla condotta e non è perciò in grado di fondare un giudizio attuale sulla affidabilità dell’operatore economico (cfr. art. 57, § 7, dir. 2014/24/UE; Cons. Stato, V, nn 6233/2021 e 4934/2020; CGARS, nn. 501 e 471/2022, là dove, tra l’altro, si osserva che per effetto della diretta applicazione della disposizione unionale, il fatto astrattamente idoneo a integrare la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), cessa di avere rilevanza, a questi fini, una volta decorsi tre anni dalla data della sua commissione; e che se si cumulasse la decorrenza del triennio sia dal fatto illecito che dal giudicato che lo accerta, si prolungherebbe sine die la causa di esclusione, che invece il diritto europeo vuole limitata a tre anni”, di tal che si determinerebbe un evidente stato di incertezza per l’operatore economico…

Il decorso del tempo toglie rilievo a fatti che, appunto, per il periodo trascorso dalla loro commissione, non rappresentano più un indice sul quale misurare l’affidabilità professionale dell’operatore economico.

Diversamente opinando, risulterebbero lesi i principi di proporzionalità e ragionevolezza, come illustrato dalla recente giurisprudenza alla quale ci si limita a fare rinvio per esigenze di sinteticità.

La decisione del Tar, che nella sostanza ritiene valutabili tali fatti, anche dopo che è trascorso il periodo triennale di esclusione, finisce per togliere qualsiasi effetto al decorso del periodo stesso.

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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
DECRETO: il presente provvedimento;