CESSIONI DI RAMI D'AZIENDA SIMULATE ED ELUSIVE E MISURE DI SELF-CLEANING INEFFICACI: L'ESCLUSIONE E' LEGITTIMA (80)
Il concetto di grave errore professionale ex art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 include la condotta del gestore di fatto che alteri il leale confronto concorrenziale, consentendo l'applicazione del "principio del contagio" laddove l'operatore economico risulti in posizione di promiscuità sostanziale con imprese già colpite da provvedimenti interdittivi. Le misure di self-cleaning non sono idonee a ripristinare l'affidabilità professionale se attuate mediante nomine di soggetti legati da stretti vincoli familiari ai responsabili degli illeciti o attraverso operazioni societarie prive di reale autonomia economica, configurando in tal caso un tentativo elusivo delle sanzioni.
"Nel concetto di grave errore professionale è sicuramente sussumibile la condotta del gestore di fatto di una società, che, in sede di partecipazione ad una gara, si accorda con altri operatori per la spartizione dei lotti da assegnare" (Tar Lombardia n. 4930/2024); "l’adozione di misure di self cleaning non sufficienti a ripristinare l’integrità e l’affidabilità della società ricorrente, anzi ulteriormente sintomatiche della sostanziale promiscuità tra le due società interessate dalle indagini".
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