Giurisprudenza e Prassi

GIUSTIFICAZIONI OFFERTA -MODIFICHE VOCI DI COSTO - NON AMMESSA UNA RIMODULAZIONE GENERALE DELL'OFFERTA

TAR MOLISE SENTENZA 2022

La stazione appaltante avrebbe dovuto vagliare la tenuta dell’offerta presentata non solo sotto il profilo del rispetto dei minimi salariali, ma anche, e soprattutto, sotto il profilo della idoneità del nuovo quadro di costi prospettato a garantire una seria e puntuale esecuzione del contratto, pur dopo il profondo mutamento registrato sulla struttura dei costi di manodopera e pari a circa il 30%.

Sul punto, il Collegio richiama il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui “in sede di giustificazioni dell'offerta possono ammettersi parziali e limitate variazioni delle voci di costo, purché l'offerta complessivamente risulti congrua, oltre che non modificata radicalmente.

Deve però trattarsi di variazioni tutto sommato limitate e, quel che più conta, adeguatamente giustificate.

Nel caso poi del costo della manodopera, costituente un elemento essenziale dell'offerta economica - tanto è vero che deve essere oggetto di una specifica indicazione ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 - la valutazione della stazione appaltante deve essere condotta con particolare rigore, esigendo quindi dall'impresa sottoposta a verifica spiegazioni assolutamente adeguate” (ex multis cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, n. 1194/2020; Cons. St., V, n. 3968/2020).

Nello stesso senso, in giurisprudenza si è condivisibilmente affermato che “la riallocazione delle voci deve avere un fondamento economico serio allorché incida sulla composizione dell'offerta, atteso che, diversamente, si perverrebbe all'inaccettabile conseguenza di consentire un'elusiva modificazione a posteriori della stessa, snaturando la funzione propria del subprocedimento di verifica dell'anomalia, che è, per l'appunto, di apprezzamento globale dell'attendibilità dell'offerta” (Cons. St., V, n. 5644/2021; id., VI, n. 487/2021).

Calando nel concreto tali coordinate, il Collegio rileva che l’esame della documentazione relativa al procedimento di verifica dell’offerta non evidenzia alcun congruo riferimento né all’attività di riscontro compiuta dalla stazione appaltante, e ai suoi esiti, né tanto meno alla motivazione da essa fornita, la quale non sussiste in relazione a nessuno dei profili surrichiamati.

Sul punto il Collegio deve allora richiamarsi all’orientamento giurisprudenziale per cui “non è possibile rimodulare le voci di costo senza alcuna motivazione, come tentativo per l’impresa aggiudicataria di superare a posteriori le criticità già presenti ab origine nella propria offerta, per arrivare a far quadrare i conti senza modificarne l’importo complessivo” (cfr. Cons. Stato, V, n. 2581/2015; id., VI, n. 4676/2013; id., VI, n. 636/2012; id., VI, 15 n. 3759/2010).

Non risultano, infine, utilmente invocabili nemmeno i richiami giurisprudenziali effettuati in sede di discussione alla giurisprudenza favorevole alla possibilità di operare modifiche delle voci di costo, purché sia verificata la complessiva tenuta dell’offerta stessa. Difatti, come già anticipato, una simile ipotesi non risulta supportata dall’esame della documentazione relativa al procedimento di verifica dell’offerta del R.T.I. aggiudicatario, che non reca alcun accenno in ordine alle verifiche eventualmente operate dalla stazione appaltante per testare la tenuta dell’offerta, né tanto meno una motivazione sulla tenuta stessa, pur a fronte di una modifica così rilevante.


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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...