Giurisprudenza e Prassi

GIUSTIFICATIVI NELLA VERIFICA DELL’ANOMALIA - MODIFICA DELL’OFFERTA, ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

In termini generali va confermata al riguardo la netta distinzione funzionale fra la verifica di anomalia - volta ad accertare la sostenibilità dell’offerta, e dunque la sua serietà - e la valutazione dell’offerta, nonché la (successiva) verifica dell’esatto adempimento da parte dell’affidatario, segmenti del rapporto fra l’impresa e l’amministrazione del tutto diversi fra loro e aventi ben distinte finalità.

Ciò nondimeno, come già posto in risalto, allorché in sede di giustificativi emerga una variazione del contenuto dell’offerta formulata in sede di gara, ciò implica di per sé la necessaria esclusione del concorrente: in tal caso non ha infatti luogo una (inammissibile) rivalutazione dell’offerta, bensì la presa d’atto della difformità - rispetto a detta offerta - di quanto indicato dall’impresa attraverso i giustificativi finali. Sono questi ultimi a determinare dunque le variazioni e difformità censurate, e a rendere necessaria l’esclusione del concorrente, senza che sia perciò ravvisabile un qualche riesame dell’originaria offerta da parte della stazione appaltante.

Il che vale anche in relazione alle difformità tecniche riscontrate rispetto alle previsioni di gara: esse riguardano non già il contenuto dell’offerta originaria, a suo tempo apprezzata dalla commissione e giammai rivalutata in sede di verifica d’anomalia, bensì i giustificativi presentati dall’aggiudicataria in detto frangente, i cui profili di contrarietà alle previsioni tecniche della lex specialis possono essere ivi ben considerati non solo in quanto tali - trattandosi di deviazioni dal progetto emergenti ex novo dai giustificativi - bensì perché inverano essi stessi una modifica dell’offerta originaria, nella parte in cui essa non prevedeva variazioni rispetto al (vincolante) progetto messo a base di gara allineandosi allo stesso.

Proprio in tali termini si pone in parte qua il provvedimento d’esclusione impugnato, il quale dà conto di come i “giustificativi prodotti” siano da ritenere inammissibili, “non soddisfacendo alcuni requisiti e prescrizioni tecniche di progetto”; allo stesso modo “le prestazioni migliorative contenute nell’offerta tecnica presentata dal Consorzio non risultano confermate da quanto poi accertato in sede di verifica di congruità”: di qui la rilevazione dei profili - di per sé ben meritevoli di trattamento escludente - di variazione contenutistica dell’offerta e sua sopravvenuta difformità tecnica rispetto alle previsioni di gara.

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