Giurisprudenza e Prassi
LA GIURISDIZIONE SULL'ORDINE DI RICONSEGNA DEL CANTIERE DOPO LA RISOLUZIONE SPETTA AL GIUDICE ORDINARIO (108.9)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA EMILIA ROMAGNA Sentenza
2025
In tema di appalti pubblici, l'ordinanza con cui l'Amministrazione committente ingiunge la restituzione del cantiere dopo la risoluzione del contratto ex art. 108, d.lgs. n. 50 del 2016 non è espressione di un potere autoritativo discrezionale, ma costituisce una forma di autotutela privatistica autorizzata dalla legge per la fase esecutiva del rapporto paritetico; ne consegue che la posizione giuridica del privato è di diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario.
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)

