GIURISDIZIONE NELLE PROCEDURE PER SERVIZI AEROPORTUALI COMMERCIALI "NON AVIATION"
È inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso volto all'annullamento dell'aggiudicazione di un servizio di catering aeroportuale, dovendosi qualificare tale attività come "non aviation" e dunque di natura prettamente privatistica.
"Il servizio oggetto della presente controversia – "servizio di presidio e catering presso la sala vip" – appartiene alla categoria delle attività "non aviation". Si tratta di un servizio commerciale, non essenziale né strumentale in senso stretto all'attività di trasporto aereo, ma piuttosto volto a migliorare l'esperienza dei passeggeri, assimilabile ai servizi di ristorazione.
Come chiarito in una recente pronuncia di questo stesso Tribunale in un caso analogo, che qui si intende richiamare ai sensi dell'art. 74 c.p.a., mutuandone ampi stralci motivazionali: “In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative alle subconcessioni aeroportuali, le Sezioni Unite della Cassazione hanno più volte avuto modo di precisare come “occorre distinguere tra attività "aviation" (inerenti alle operazioni di volo, ai servizi strumentali e all'assistenza a terra) e attività "non aviation" (relative a servizi commerciali offerti ai passeggeri). Le controversie concernenti l'affidamento in subconcessione di spazi aeroportuali da parte del gestore aeroportuale per lo svolgimento di attività commerciali di natura "non aviation", quali la vendita al dettaglio di prodotti, servizi di ristorazione o altre attività meramente commerciali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Non sussistono i presupposti per la giurisdizione esclusiva amministrativa di cui all'art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a., difettando il requisito oggettivo della strumentalità del servizio rispetto alle operazioni del gestore aeroportuale nei settori speciali. Il concetto di strumentalità va inteso in senso restrittivo, come funzionalità alla realizzazione degli scopi propri del gestore aeroportuale, non potendovi rientrare attività di mera natura commerciale che non rappresentano il necessario strumento realizzativo dei compiti di assistenza a terra dei passeggeri. Tali servizi commerciali, pur se svolti in area aeroportuale, hanno carattere meramente eventuale, sono prestati su richiesta del cliente e autonomamente remunerati, sicché il loro affidamento non soggiace alle regole del procedimento ad evidenza pubblica e si risolve in un contratto di diritto privato. Il rapporto di subconcessione per attività non aviation tra il gestore aeroportuale e il terzo subconcessionario ha natura negoziale, restando l'ente concedente estraneo a tale rapporto derivato, con la conseguenza che anche l’atto di revoca dell’aggiudicazione appartiene alla sfera del diritto privato e la relativa controversia attiene a posizioni di diritto soggettivo” (Cass., Sez. Un., ordin. n. 18610/2023).” (T.A.R. Catania Sicilia sez. III, n. 986 del 30 marzo 2026).
Il Collegio richiama al riguardo l’ordinanza n. 23377/2024 della Suprema Corte, pronunciata proprio in relazione a una procedura indetta dalla S. S.p.a., con cui ha consolidato tale principio, cassando una pronuncia del giudice d'appello siciliano che aveva invece affermato la giurisdizione del giudice amministrativo.
In tale sede, le Sezioni Unite hanno specificato che: “sotto il profilo oggettivo, la sub-concessione di spazi per attività commerciali “non aviation” esula dal novero delle attività strumentali alle operazioni del gestore aeroportuale nei c.d. settori speciali, non rientrando nell’elenco tassativo dei servizi di assistenza a terra, propedeutici al trasporto aereo, ma costituendo un’attività meramente eventuale, prestata solo su richiesta del cliente e da questi autonomamente remunerata, con la conseguenza che l’affidamento di tale servizio, di natura puramente commerciale, non soggiace alle regole del procedimento ad evidenza pubblica e si risolve in un contratto di diritto privato.” (Cass. Civ., Sez. U, N. 23377 del 30-08-2024 richiamata dal T.A.R. Catania Sicilia sez. III, n. 986 del 30 marzo 2026).
Ne consegue che il gestore aeroportuale (S.), pur essendo una società a partecipazione pubblica, quando affida a terzi la gestione di servizi "non aviation" non agisce quale ente aggiudicatore soggetto agli obblighi del Codice dei Contratti Pubblici, bensì come un operatore economico privato. La scelta di indire una procedura competitiva (c.d. autovincolo) non è di per sé sufficiente a radicare la giurisdizione amministrativa, poiché tale scelta non muta la natura del rapporto, che rimane di diritto privato, né la posizione giuridica soggettiva vantata dal partecipante, che è di diritto soggettivo e non di interesse legittimo."
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