Giurisprudenza e Prassi

DIFETTO DI GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA PER ATTIVITÀ NON STRUMENTALI AI SETTORI SPECIALI (114.7)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

È inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo avverso la risoluzione di un contratto di vendita e recupero di rifiuti (trasformatori fuori uso) disposta da un gestore del settore elettrico, in quanto tale attività, mancando di un nesso di strumentalità diretta e necessaria con la produzione o distribuzione di energia, è regolata dalle norme del diritto privato e non dal Codice dei contratti pubblici.

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