Giurisprudenza e Prassi
SPETTA AL GIUDICE ORDINARIO LA CONTROVERSIA SULLA REVOCA DEI COMPONENTI DEL CCT (215.2)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA Sentenza
2024
In tema di Collegio Consultivo Tecnico, mentre la decisione di costituire l'organo può rivestire carattere autoritativo qualora obbligatoria per legge, la nomina e la successiva revoca dei singoli componenti di spettanza della stazione appaltante costituiscono espressione di un potere di natura privatistica-fiduciaria. Tale rapporto è inquadrabile nella figura del mandato (art. 1703 c.c.) e le relative controversie, riguardando diritti soggettivi, spettano alla cognizione del giudice ordinario.
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