GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO SULLA REVISIONE PREZZI ANCHE PER CLAUSOLE PUNTUALI (133.1)
In materia di revisione prezzi negli appalti pubblici di servizi, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. sussiste anche quando la controversia abbia ad oggetto clausole contrattuali che predeterminano puntualmente i criteri di aggiornamento (an e quantum), in quanto l'istituto è intrinsecamente permeato da un rilievo pubblicistico volto alla tutela dell'interesse pubblico alla corretta esecuzione del servizio, rendendo irrilevante la distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo ai fini del riparto di giurisdizione.
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