MODIFICA SOGGETTIVA DEL CONTRATTO: LA GIURISDIZIONE SPETTA AL GIUDICE ORDINARIO SE LE VICENDE INTERESSANO LA FASE DI ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO
Puntualizza questo collegio che, alla luce della disciplina (diffusamente illustrata nel ricorso) delle modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario, posta dall’art. 120, comma, 1 lett. d), punto 1) e punto 1), del d.lgs. n. 36/2023 - che si pone su una linea di continuità con quella posta dall’art. 116 del d.lgs. n. 163/2006 per quanto concerne la possibilità di assentire tali modifiche soggettive al ricorrere delle condizioni previste dalla legge - la controversia oggetto del presente giudizio rientra tra quelle devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. Deve infatti ritenersi - in conformità alla giurisprudenza delle Sezioni Unite, alla quale il Collegio ritiene di doversi conformare - che la verifica inerente la riconducibilità, o meno, della modifica soggettiva oggetto degli atti dell’Azienda Sanitaria impugnati con il presente ricorso tra quelle consentite dall’art. 120, comma, 1 lett. d), punto 1) e punto 1), del d.lgs. n. 36/2023 non costituisca espressione di un potere pubblicistico.
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