GIUDICE ORDINARIO: PUO' VALUTARE SOLO LE MODALITA' ESECUTIVE DEI LAVORI
Non possono costituire oggetto di vaglio in sede civile il “se” ed il “come” della realizzazione di un’opera pubblica, riservati al giudice amministrativo, in quanto aspetti implicanti un giudizio sulla legittimità dell’esercizio del potere pubblico, restando, invece, prerogativa del giudice ordinario solo il vaglio delle modalità esecutive dei lavori, vale a dire di quei comportamenti materiali che non possono essere reputati, neppure mediatamente, espressione dell’esercizio del potere autoritativo.
Nel caso di specie, parte attrice conveniva in giudizio il Comune per sentirlo condannare al risarcimento dei danni causati da asserite illegittime modalità esecutive di un'opera pubblica, in particolare una rotatoria, sostitutiva di un precedente intersezione, posta nell'immediata prossimità del proprio insediamento industriale. In particolare, le doglianze attoree vertevano sulle gravi limitazioni di accesso viario e di uscita dal proprio stabilimento a seguito della realizzazione della predetta opera che avrebbero reso meno agevole il transito, sia in uscita sia in entrata, dei camion bilici che tutti i giorni lo attraversavano. Segnatamente, ciò sarebbe dovuto all’introduzione, al varco di uscita dallo stabilimento, dell’obbligo di svolta a sinistra, non previsto nella segnaletica ufficiale dell’iniziale progetto approvato dall’Ente convenuto. Inoltre, a rendere ancora più gravoso il transito dal passo carraio sarebbe stata la realizzazione di una penisola trasversale rialzata a restringimento del passo carraio, anch’essa non prevista nel progetto iniziale. Il Tribunale non accoglieva le domande attoree sul rilievo che le modalità esecutive contestate (nella specie, l’apposizione dell’obbligo di svolta a sinistra e la realizzazione della penisola a restringimento del passo carraio) fossero frutto di aggiustamenti, in corso di esecuzione, volti ad assicurare la funzionalità dell’opera che l’ente, nella sua discrezionalità insindacabile aveva deciso di realizzare; variazioni che, per quanto avessero reso maggiormente difficoltoso l’accesso da e verso la rete stradale dei veicoli della società, non potevano dirsi realizzate secondo modalità esecutive illecite, in quanto volte a meglio garantire la sicurezza del traffico.
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