ALLOGGI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE: GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA OPPURE ORDINARIA?
Ribadito che, per orientamento ormai costante delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “La giurisprudenza di queste Sezioni unite in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare è ferma nel senso che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase strumentale all'assegnazione medesima e caratterizzata dall'assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione (Cass., Sez. un., 9 ottobre 2013, n. 22957 e 15 gennaio 2021, n. 621);
Valutato in particolare che, conseguentemente, “spetta al giudice ordinario la controversia promossa dal familiare dell'assegnatario, deceduto, di alloggio di edilizia economica e popolare, al fine di far accertare il proprio diritto a succedere nel rapporto locatizio, giacché la disciplina recata in relazione al subentro nell'assegnazione …. non riserva all'Amministrazione alcuna discrezionalità al riguardo, configurando, pertanto, un diritto soggettivo” (Cass., Sez. un., 12 luglio 2019, n. 18828; Cass. civ., sez. un., 9.10.2013 n. 22957; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 29/11/2023, n. 6563);
Richiamati i propri precedenti con i quali la Sezione ha dichiarato inammissibile un ricorso avverso la diffida al rilascio di alloggio ERP, per difetto di giurisdizione del g.a. in quanto detta diffida consegue all’inammissibilità di un diniego di voltura, che va ad incidere sulla fase esecutiva (o anche contrattuale) del rapporto intrattenuto dalla ricorrente con l'amministrazione e non piuttosto sulla fase prodromica all'assegnazione dell'alloggio che incardinerebbe la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che solo in quella diversa fase sono spesi poteri discrezionali dell'Amministrazione generativi di interessi legittimi (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 28.07.2022, n. 5087).
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