Giurisprudenza e Prassi

INAMMISSIBILE IL RECLAMO CONTRO L’ATTO DEL COMMISSARIO SE IL GIUDICE ACCERTA L’OTTEMPERANZA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

È inammissibile il reclamo proposto ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a. avverso gli atti del commissario ad acta qualora il Tribunale abbia precedentemente dichiarato l'improcedibilità del giudizio di ottemperanza per intervenuta esecuzione. In tale scenario, le doglianze relative all'asserita elusività o inidoneità del provvedimento commissariale devono essere fatte valere mediante l'impugnazione della sentenza che ha accertato l'ottemperanza dinanzi al Consiglio di Stato.

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