Giurisprudenza e Prassi

PROGETTAZIONE - GIOVANE PROFESSIONISTA - REALIZZAZIONE CONCRETA E ATTIVA DI PARTE DI PROGETTAZIONE

TAR LAZIO LT SENTENZA 2021

Visto l’art. 4, d.m. n. 263 del 2016, a mente del quale i raggruppamenti temporanei “devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista”;

Visto l’art. 7.1.6 del disciplinare di gara, per cui solo in caso di raggruppamenti è richiesta inoltre la presenza di un giovane professionista abilitato e iscritto all’albo professionale da meno di cinque anni, ai sensi degli artt. 24, comma 5, d.lgs. n. 50 cit. e 4, d.m. n. 263 cit.;

Considerato che, ai fini dell’art. 4, d.m. n. 263 cit., le “attività di supporto alla progettazione attengono ad attività meramente strumentali alla progettazione (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali), ma non sono attività di progettazione in senso stretto” (Cons. Stato, sez. V, 15 marzo 2019 n. 1708);

Considerato che, pertanto, la partecipazione all’attività del raggruppamento temporaneo, da parte del giovane professionista, deve tradursi nella realizzazione dell’attività di progettazione in senso stretto (Cons. Stato, sez. V, n. 1708 del 2019; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 1° luglio 2020 n. 1605; TAR Calabria, Reggio Calabria, 29 aprile 2020 n. 305).


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