Giurisprudenza e Prassi

RTP - INDICAZIONE GIOVANE PROFESSIONISTA - NECESSARIA SPECIFICAZIONE RUOLO ASSUNTO (24.5)

TAR SICILIA SENTENZA 2022

il Collegio osserva che è pacifico in atti che l’RTP controinteressato, sia al momento della presentazione della propria candidatura sia in sede di soccorso istruttorio, ha omesso di indicare con esattezza il ruolo svolto dal giovane professionista all’interno della compagine concorrente e ciò in contrasto con la normativa richiamata che prevede espressamente che l’incarico del giovane professionista debba essere quello del “progettista” (cfr. dalla dichiarazione di impegno dell’aggiudicataria in sede di soccorso istruttorio: ………..)” . Né può sopperire a tale mancanza l’indicazione generica fornita dal RPT aggiudicatario di essere comunque in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del D.M. n. 263/2016, come invece argomentato dall’amministrazione resistente. In proposito, deve ribadirsi che la ratio della disciplina in esame è volta ad imporre la effettiva presenza di almeno un giovane professionista nei raggruppamenti, favorendo così l'inserimento nel mercato del lavoro e l'applicazione nella pratica delle conoscenze maturate nel corso degli studi universitari di giovani professionisti da impiegare però in attività di progettazione in senso stretto. La giurisprudenza in proposito è pacifica nel ritenere che: “L'art. 4 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016, rivestente finalità promozionale al fine di consentire la maturazione di una significativa ed adeguata esperienza professionale al giovane professionista, è stata condivisibilmente interpretata ed applicata in termini rigorosi, conformemente alla dizione letterale (« quale progettista »), per l'attività partecipativa del giovane professionista nell'ambito dei raggruppamenti temporanei affidatari dei servizi di architettura e ingegneria. Ciò nel senso che tale partecipazione può essere assicurata dalla sottoscrizione del progetto o comunque dalla effettiva partecipazione del giovane professionista allo specifico servizio di progettazione, non potendosi invece ammettere che il rispetto della norma regolamentare sia garantito dalla partecipazione del giovane professionista ad attività strumentali o di supporto a quella della progettazione ovvero da attività successive e materiali come quella di direzione lavori, misura e contabilità” (cfr. T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 29/04/2020, n. 305).

Lo stesso disciplinare di gara richiedeva chiaramente che la domanda di partecipazione alla gara contenesse l’indicazione delle mansioni svolte dal giovane professionista.


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DECRETO: il presente provvedimento;
AGGIUDICATARIO: L'offerente al quale viene aggiudicato l'appalto o la concessione.