Giurisprudenza e Prassi

SOPRALLUOGO - PRESENZA DEL GESTORE USCENTE - ILLEGITTIMA POSIZIONE DI VANTAGGIO - VIZIO DELLA PROCEDURA

TAR EMILIA SENTENZA 2021

La ricorrente contesta il procedimento di gara posto in essere dall’Amministrazione ed il provvedimento finale di aggiudicazione in favore della controinteressata, lamentando in primo luogo il fatto che l’attuale aggiudicatario, in qualità di gestore uscente, ha potuto presenziare ai sopralluoghi effettuati da tutti i partecipanti, in quanto ciò avrebbe determinato un vantaggio in suo favore, potendo egli conoscere i partecipanti alla gara e quindi formulare di conseguenza la propria offerta.

La tesi non può essere condivisa.

Invero, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 50 del 2016 ai partecipanti di una gara non deve essere fatto conoscere anticipatamente l’elenco degli altri concorrenti che hanno presentato la propria domanda di partecipazione e nell’odierna procedura tale obbligo è stato rispettato, non avendo l’Amministrazione fornito alcuna notizia sul punto all’aggiudicataria.

Il fatto invece che il gestore uscente, coincidente solo all’esito della gara con l’aggiudicatario, abbia potuto presenziare ai sopralluoghi degli altri concorrenti, non può costituire di per sé violazione della citata disposizione, atteso che non tutti coloro che decidono di espletare un sopralluogo ai fini dell’eventuale partecipazione alla relativa gara, necessariamente formulano in seguito la propria offerta, ben potendo gli stessi, anche proprio all’esito dell’accesso ai luoghi, decidere di non partecipare alla procedura, così come all’opposto non è da escludere che presentino domanda di partecipazione anche soggetti che non hanno espletato il sopralluogo, pur se previsto come obbligatorio dalla lex specialis, sicché nessuna certezza a monte potrebbe comunque avere il gestore uscente presente ai sopralluoghi sulla coincidenza tra le imprese che hanno espletato l’accesso ai luoghi e il numero delle partecipanti che hanno in seguito concretamente formulato domanda di partecipazione, sicché il primo motivo di impugnazione risulta senz’altro infondato.



Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...