Giurisprudenza e Prassi

PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITÀ NELL’INVIO DELL’OFFERTA TELEMATICA E LIMITI ALLA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DEL GESTORE USCENTE NON PARTECIPANTE ALLA GARA (25)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici telematici, deve ritenersi legittima l'esclusione dell'offerta presentata oltre il termine perentorio qualora il ritardo sia dipeso da criticità tecniche locali riferibili alla sfera del concorrente, in quanto l'onere di diligenza impone di calibrare la tempistica di invio in modo da poter fronteggiare eventuali imprevisti.

La posizione di gestore uscente non è idonea a fondare una legittimazione al ricorso né un interesse concreto all'accesso difensivo agli atti di gara in capo al soggetto che non ha partecipato alla procedura.

"Sul punto, deve essere richiamata e condivisa, in senso contrario alle deduzioni formulate dalla parte appellante, la giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato (Sez. V, 17 luglio 2025, n. 6281; id., 8 novembre 2024, n. 8947) secondo cui "l’effettuazione di un tentativo di invio telematico della domanda a ridosso della scadenza del termine di presentazione delle offerte non appare in alcun modo rispondente ai doveri di diligenza gravanti su ogni impresa partecipante alla gara, essendo di intuitiva evidenza che la compilazione in limine temporis della domanda espone il soggetto partecipante al rischio di non poter gestire eventuali problematiche legate alla gestione del software".

Né l’appellante ha fornito prova, come sarebbe stato sul preciso onere ai sensi dell’art. 2697 c.c., delle “problematiche tecniche connesse alla linea elettrica, e alla firma digitale della incaricata soc. F.”, asseritamente integranti causa di forza maggiore.

[...]

Di certo, la posizione dell’affidatario uscente, interessato, pertanto, alla proroga tecnica dell’affidamento, non integra un interesse legittimo, bensì un mero interesse di fatto, poiché la prosecuzione del rapporto contrattuale con il precedente gestore non rappresenta un effetto diretto e automatico della mancata stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario e non costituisce comunque l’esito necessitato dell’eventuale annullamento dell’affidamento disposto all’esito di nuova procedura comparativa, avendo peraltro il precedente rapporto contrattuale, sebbene prorogato per il tempo strettamente necessario, esaurito i sui effetti, non potendosi protrarre ulteriormente, pena la lesione del principio di concorrenza e di rotazione negli affidamenti (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 9 novembre 2018, n. 6325).

[...]

E’ evidente che legittimazione al ricorso di -OMISSIS- incide anche sulla sua legittimazione ad esercitare l’accesso all’offerta dell’aggiudicataria e alla documentazione da questa prodotta, rispetto al quale -OMISSIS- non può nutrire un interesse diretto, concreto ed attuale, non avendo partecipato alla gara.

In assenza di tale presupposto, non avrebbe neppure senso porre il discorso sul piano della comparazione degli interessi in gioco: quello cognitivo dell’istante e quello alla riservatezza di -OMISSIS-, risultando precluso in radice l’interesse strumentale di -OMISSIS- alla difesa dei propri interessi giuridici ai sensi dell’art. 22 e s. della l. n. 241/1990."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)