POLIZZE FIDEIUSSORIE: ANCORA POSSIBILE LA VERIFICA VIA PEC
L'intervenuto decreto correttivo (d.lgs. 209/2024) al Codice dei contratti, in particolare l'art. 35, ha modificato l'art. 106, al comma 3, al secondo periodo, sostituito dal seguente: "La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, 0 su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2024. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate o su registri elettronici sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1"; e al comma 8, al terzo periodo dopo le parole "ai sensi del comma 3" inserendo le seguenti "ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente".
Si ritiene che il suddetto nuovo assetto normativo di riferimento possa confermare l'utilizzo dello strumento della PEC quale metodo di verifica telematica della validità delle polizze fideiussoria. Ciò in quanto, da un'analisi comparativa delle disposizioni sopra richiamate (art. 106, commi 3 e 8) emerge come il comma 8, per la verifica tramite piattaforma, rimandi direttamente al contenuto del comma 3 (cosa che non avviene nel caso della verifica presso l'emittente). Nel comma 3, la verifica è definita come generica presso l'emittente, a differenza di quanto indicato nel comma 8 dove viene esplicitato il richiamo al sito internet.
Ciò posto, ne consegue che, se le uniche modalità per la verifica fossero quelle contenute al comma 8, non rileverebbe una diversa dizione espressa al comma 3, ma anche la riduzione della garanzia non dovrebbe essere specificata, in quanto si tratterebbe di una riduzione generalizzata.
Si può dunque ritenere che devono poter esistere e persistere altre modalità di verifica telematica presso l'emittente quale è lo strumento della Posta Elettronica Certificata.
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