Giurisprudenza e Prassi

OBBLIGO DELLA STAZIONE APPALTANTE DI INDICARE L'IBAN PER IL DEPOSITO DELLA GARANZIA PROVVISORIA (106.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

In tema di garanzie per la partecipazione alle gare d'appalto, l'amministrazione ha il dovere di guidare gli operatori economici fornendo le informazioni necessarie per la costituzione della garanzia provvisoria in forma di deposito cauzionale. L'assenza dell'IBAN nel disciplinare di gara costituisce una lacuna informativa che la stazione appaltante è tenuta a colmare su richiesta del concorrente, non potendo legittimamente escludere quest'ultimo qualora l'omissione della garanzia sia dipesa dall'inerzia dell'amministrazione nel fornire i dati necessari al versamento.

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