ESCUSSIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA: NATURA OGGETTIVA E RIFIUTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO (93.6)
In tema di appalti pubblici, l’incameramento della cauzione provvisoria consegue automaticamente al fatto oggettivo della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, configurando un modello di responsabilità oggettiva che esclude la necessità di dimostrare dolo o colpa. Pertanto, "è evidente che la mancata stipula del contratto è riconducibile al solo fatto dell’aggiudicatario, il quale ha ritenuto di non poter garantire la prestazione offerta non già sulla base di un impedimento oggettivo, concreto ed attuale, quanto piuttosto sulla base di ipotetiche previsioni concernenti un’azione giurisdizionale proposta da altro competitor, il cui esito doveva ritenersi del tutto incerto". Ne deriva che "la mera pendenza di un contenzioso giurisdizionale, in fase assolutamente embrionale, non può costituire una causa di forza maggiore legittimante la mancata stipula del contratto, poiché non costituisce un evento imprevisto, imprevedibile ed irresistibile, che impedisce in senso assoluto l’esecuzione della prestazione".
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