Giurisprudenza e Prassi

OFFERTA ECONOMICA - DIFETTO DEL PORTALE PER CARICAMENTO FILE - SOCCORSO ISTRUTTORIO (83.9)

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2021

E’ dunque un fatto comprovato per tabulas che, essendo stata omessa l’attivazione della relativa funzione, il portale dedicato alla presentazione delle offerte non consentiva di generare il modello occorrente ai fini della formulazione dell’offerta economica nei termini (tassativamente) indicati dal punto 15.3 del bando di gara.

Vero è che, con apposito avviso, era stato comunicato alle ditte concorrenti che queste avrebbero potuto provvedere alla compilazione di un pdf generico da caricare autonomamente nel sistema.

E’ però parimenti vero che l’avviso in questione, per un verso, si poneva in aperto contrasto con le prescrizioni del bando, che individuava quale unica modalità consentita la compilazione del modello generato dal sistema, sicché – più che contenere un semplice chiarimento – introduceva una disposizione sostanzialmente innovativa rispetto alla lex specialis della gara, e, per altro verso, ometteva di informare le ditte concorrenti della mancata attivazione della funzione occorrente ai fini della predisposizione del modello on line nei termini indicati dal bando.

Insomma, non si trattava della previsione di una semplice operazione alternativa rispetto a quella codificata dal bando, ma di una prescrizione sostitutiva, dal momento che il caricamento di un pdf predisposto direttamente dalla ditta concorrente era l’unico modo per addivenire alla presentazione dell’offerta, non essendo stata attivata la funzione per generare on line il modello previsto dal bando.

In tali condizioni, la predisposizione dell’offerta economica si è rivelata operazione oggettivamente incerta e complessa, dal momento che la ricorrente, che confidava in buona fede in una compilazione guidata nei termini indicati dal bando, ha dovuto supplire alle mancanze della stazione appaltante, provvedendo in via autonoma alla relativa formulazione, senza essere stata messa nelle condizioni di preparare per tempo i relativi adempimenti.

Con tale ordine di considerazioni non si intende contestare quanto sostenuto in più occasioni dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. da ultimo Sez. V, 08/04/2021 n. 2839) e della Corte di Giustizia (2.5.2019 in causa C-309/18) in merito al fatto che la conoscenza e il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 95, co. 10, del codice dei contratti pubblici non può, di norma, sfuggire ad un operatore economico serio e informato.

Ciò che invece si intende sostenere è che, nel concreto caso di specie, la ricorrente, che confidava ragionevolmente nella possibilità di formulare l’offerta secondo una procedura assistita, e in quanto tale, in una certa qual misura, deresponsabilizzante, si è trovata – a sorpresa – nella necessità di provvedere autonomamente ai relativi adempimenti nell’imminenza della scadenza del termine di partecipazione, la qual cosa, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, consente di ritenere che la Stazione appaltante, nel rispetto dei principi di proporzionalità e trasparenza, dovesse comunque attivare il soccorso istruttorio, onde porre rimedio alla mancata indicazione dei costi della manodopera.


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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
OPERATORE ECONOMICO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. p) del Codice: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il...