Giurisprudenza e Prassi

MANCATA SOTTOSCRIZIONE ALCUNE COMPONENTI OFFERTA TECNICA - SOCCORSO ISTRUTTORIO NON SI APPLICA(83.9)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2022

L’art. 10 del Capitolato d’oneri sancisce che ciascun concorrente dovrà, “a pena di esclusione”, caricare a Sistema nella apposita voce denominata “Relazione Tecnico-Illustrativa (Busta D)”, la relazione Tecnico–Illustrativa descritta nel Capitolato tecnico al paragrafo 2.1.2, redatta sulla base del fac-simile Allegato 16, mentre il successivo art. 11 stabilisce che l’offerta tecnica e l’offerta economica, “nonché la Relazione tecnico-illustrativa, sempre a pena di esclusione dalla gara, devono essere sottoscritte con firma digitale”; a sua volta tale l’Allegato 16 “Facsimile di Relazione Tecnico-Illustrativa” prevede che tale documento “dovrà essere sottoscritto digitalmente” dallo stesso operatore che ha sottoscritto l’offerta.

Dunque il dato testuale della legge di gara non lascia dubbi sul tenore della prescrizione imposta al fine di consentire la regolare partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica. Un operatore mediatamente diligente non poteva dubitare dell’obbligatorietà della sottoscrizione mediante firma digitale della relazione. Né, invero, un operatore mediamente diligente poteva essere indotto in errore sulla non necessità della sottoscrizione della relazione in virtù dalla possibilità, ammessa dal sistema, di caricare nella piattaforma telematica il documento senza firma. La modalità del caricamento dei documenti attiene infatti ad un’attività materiale che lascia immutata la disciplina dedicata alle prescrizioni formali indicate per la regolarità dell’offerta e comunque non autorizza il concorrente, né la stazione appaltante, a disattendere le chiare prescrizioni del bando sul confezionamento, sotto il profilo formale, dell’offerta.

Va rammentato al riguardo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Relazione tecnica-illustrativa è parte integrante dell’offerta tecnica che, nel caso di gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, costituisce, unitamente all’offerta economica, elemento inscindibile della domanda di partecipazione alla gara.

Inoltre, come già osservato (cfr. il precedente della Sezione n. 12406/2020), alla luce del combinato disposto degli artt. 32, comma 4, 48, comma 8 e 83, comma 9, cit., la sottoscrizione dell’offerta, in tutte le sue autonome componenti costitutive, è destinata ad individuare l’autore della dichiarazione negoziale e quindi la provenienza soggettiva dell’offerta, assicurando la serietà e l’insostituibilità della stessa, nonché a far sorgere formalmente la responsabilità del concorrente per l’adempimento dell’obbligazione avente ad oggetto la complessa prestazione richiesta dalla stazione appaltante, sicchè, data la sua natura e funzione, la sua mancanza di sottoscrizione non è sanabile mediante soccorso istruttorio.

Alla luce delle su esposte considerazioni la censura sollevata non risulta fondata.


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