Giurisprudenza e Prassi

GARA TELEMATICA - ACCESSO AGLI ATTI - AMMESSO IN MODALITA' CARTACEA (53)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Con il primo motivo la Cooperativa appellante premette di aver proposto istanza di accesso agli atti della procedura di gara per cui è causa, istanza che, in quanto non evasa, è stata reiterata nel ricorso di primo grado, e che l’ordinanza istruttoria - di cui in fatto - ha ordinato alla stazione appaltante, tra altro, di produrre tutti gli atti di gara “richiesti da parte ricorrente”. Rileva poi che, a fronte della sua istanza di accesso, che, trattandosi di una procedura telematica, era rivolta a ottenere il rilascio degli atti nel formato elettronico-digitale, la stazione appaltante non ha depositato le buste telematiche delle offerte e, più in generale, gli atti nel formato elettronico-digitale “nella loro versione originale”, ciò anche in riferimento alla documentazione relativa al verbale di verifica n. 1 - di cui pure in fatto - richiesta nei motivi aggiunti.

Su tali presupposti l’appellante afferma che, come già denunziato nel giudizio di primo grado, una siffatta condotta è prova della sussistenza dei vizi di trasparenza e parzialità dell’azione amministrativa, ex art. 64 Cod. proc. amm.; sostiene quindi che il primo giudice, affermando l’avvenuto deposito di tutti gli atti della procedura di gara e ritenendo superata la questione della mancata produzione dei “files” digitali (capo 1) sollevata dalla Cooperativa, le abbia negato “l’accesso a una giurisdizione amministrativa piena ed effettiva” e violato i principi fondanti del processo amministrativo (diritto alla parità delle parti, al contraddittorio e al giusto processo) anche per non aver motivato sul punto.

Il motivo è destituito di fondamento.

Il Tar, mediante l’ordinanza citata in fatto, aderendo all’istanza istruttoria avanzata dalla Cooperativa appellante e alla luce delle censure da essa formulate, ha ordinato alla stazione appaltante di depositare gli atti della procedura di gara per i quali l’appellante aveva esperito l’accesso, senza indicare in alcun modo la relativa modalità: a fronte della produzione in giudizio degli atti in via cartacea, bene poteva quindi affermare l’esatto adempimento dell’incombente.

Del resto, non vi è alcuna ragione per sostenere, come fa l’appellante, che solo il deposito di files elettronici potesse “consentire un apprezzamento scevro da vizi logici”.

Tale non è, in particolare, il fatto che la procedura sia stata condotta in via telematica, atteso che nulla osta alla conversione dei relativi “files” in documentazione cartacea, né la circostanza che anche la riattribuzione dei punteggi effettuata nel corso del giudizio di primo grado abbia confermato il conseguimento da parte dell’appellante della seconda posizione in graduatoria, cosa che è da attribuire alle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice e non alla forma con cui gli atti di gara sono stati depositati.

Inoltre, per la legge n. 241 del 1990, cui rimanda l’art. 53 del d.lgs. 50/2016, il “documento amministrativo” è costituito da ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie [art. 22 comma 1 lett. d)] e lo stesso art. 53 stabilisce che il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato o mediante “l’interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico” ovvero “tramite l’invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti”,

Quanto poi a ogni questione relativa all’autenticità degli atti, anche alla luce di quanto previsto dal d.lgs. 82/2005, Codice dell’amministrazione digitale, è dirimente osservare che i due depositi documentali effettuati dall’amministrazione nelle date del 9 settembre e del 19 novembre 2019 hanno avuto a oggetto per la maggior parte i verbali di gara e che, se è vero che il 19 novembre 2019 sono state depositate anche tre offerte tecniche (tra cui quella dell’aggiudicataria), è altresì vero che nell’ambito dell’impugnativa, così come per i detti verbali, non è stata sollevata alcuna questione relativa all’individuazione del loro esatto contenuto.


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