Giurisprudenza e Prassi

SUDDIVISIONE IN LOTTI DI UN'OPERA UNITARIA - SI DEVE SOMMARE IL VALORE DI TUTTI I LOTTI (35.6)

ANAC DELIBERA 2023

Partendo dalla definizione di lotto funzionale, l'art. 3 comma 1 lett. qq) del previgente Codice lo qualifica quale "specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro 0 servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti"; tale previsione, che consente espressamente di aggiudicare i distinti lotti funzionali con autonome procedure di affidamento, deve tuttavia essere letta in combinato disposto con l'art. 35, comma 9, d. lgs. n. 50/2016.

Ai sensi di tale disposizione, quando la realizzazione di un'opera prevista può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, " e computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti" (lett. a), e, nel caso in cui il valore cumulato di tali lotti sia pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, le disposizioni codicistiche "si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto" (lett. b). Viene poi in rilievo la previsione del comma 6 della medesima disposizione (richiamato anche dalla Stazione appaltante), per cui "un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino."

Al riguardo, sulla scorta di un consolidato orientamento, le Linee Guida n. 4 dell'ANAC avevano già precisato che "al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo".

Inoltre, con delibera ANAC n. 658/2018 si era osservato che la possibilità di frazionamento in lotti si pone, sotto il profilo normativo, "in funzione di dialettica contrapposizione con l'espresso divieto di artificioso frazionamento dell'oggetto dell'appalto". In altri termini, il frazionamento in lotti appare consentito fino al limite del divieto volto a evitare elusioni della disciplina comunitaria da parte delle stazioni appaltanti che potrebbero suddividere un unico contratto di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, al fine di ottenere lotti di valore inferiore, che astrattamente potrebbero essere aggiudicati con procedure meno competitive di quelle previste per i contratti "sopra soglia". (...) La stazione appaltante, pertanto, pur essendo libera di frazionare l'appalto, deve considerare i lotti come parte di un progetto di acquisizione unitario al fine di determinare la soglia comunitaria e la connessa procedura di gara. La stazione appaltante, in particolare, dovrà fare riferimento alle procedure corrispondenti al valore complessivo dell'affidamento, dato dalla somma del valore dei singoli lotti (cfr. Cons St, sez. VI, 18 marzo 2011, n. 1681; Cons. St, sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1101; Cons. St., sez. V, n. 4767 del 2 ottobre 2008; Tar Lazio, sez. III, n. 1722 del 7 marzo 2006)" (AVCP, Parere sulla normativa del 24 aprile 2013, rif. AG 02/13). In sostanza, il rispetto della disciplina risulta assicurato, in caso di suddivisione in lotti, garantendo che i medesimi vengano considerati come parti di un'opera unitaria al fine di determinare la soglia europea (cfr. Cons. St., sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4669). In modo ancor più esplicito, "la suddivisione in lotti di un'opera unitaria [...] impone l'applicazione comunque del diritto comunitario, se la somma degli importi dei singoli lotti supera la soglia comunitaria" St., sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1101, ma anche id., sez. VI, 18 maggio 2004, n. 3188)".

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