Giurisprudenza e Prassi

MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI - DISCREZIONALITA' PA - AMMESSA SE ADEGUATAMENTE MOTIVATA (58.2)

ANAC DELIBERAZIONE 2024

Oggetto Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 220, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 presentata da [OMISSIS] S.r.l. – “Gara SUA 168/2023 – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani classificato come “verde” ai sensi del d.m. del 13/02/2014 del Comune di Frosinone” – CIG: A019F495 - Importo a base di gara: Euro 26.197.865,91 - S.A.: SUA Provincia di Frosinone. UPREC - PREC 19/2024/S

Il principio generale della suddivisione in lotti va adattato alle peculiarità del caso di specie ed è, pertanto, suscettibile di deroghe in presenza di giustificati motivi, da indicare nella lex specialis, in considerazione della necessità di non comprimere eccessivamente la discrezionalità attribuita alle stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti di gara (nel caso di specie, è stata ritenuta nonirragionevole né illogica la decisione della SA di individuare un unico lotto per l’affidamento del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti in un unico comune, per garantire l’unitarietà della gestione, motivazione esplicitata nella determina di indizione della gara).

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