Giurisprudenza e Prassi

APPALTO SUDDIVISO IN LOTTI - IL BANDO HA NATURA DI ATTO PLURIMO - NE DERIVANO AGGIUDICAZIONI DISTINTE (51)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2023

Il bando di gara ha natura di atto ad oggetto plurimo in quanto individua tante gare autonome per quanti sono i lotti – tant’è vi è la possibilità di aggiudicare un solo lotto in favore di un solo operatore – e i quali sono a loro volta finalizzati all'aggiudicazione di un distinto contratto.

Il provvedimento di aggiudicazione riceve dal bando la propria natura e funzione. Anche il provvedimento di aggiudicazione ha natura di atto plurimo (in senso stretto) ad effetti scindibili in quanto costituisce la sommatoria di più provvedimenti individuali - che si fondono in un atto unico - riferiti a distinti operatori in relazione ai quali spiegano autonomi effetti nella sfera giuridica (riguarda una pluralità di soggetti, ciascuno titolare di situazione giuridica autonoma).

Alla luce del prioritario criterio di interpretazione letterale del disciplinare di gara e tenendo conto delle modalità operative individuate dalla stazione appaltante, emerge, sotto il profilo sostanziale, come la graduatoria di ciascun lotto sia interdipendente e quindi correlata alle graduatorie degli altri lotti in virtù del prefigurato vincolo di aggiudicazione stabilito nell’art. 20.1 del disciplinare. Ed allora è evidente come l’erronea definizione della graduatoria relativa ad un lotto si riverbera necessariamente su quella degli altri lotti.

Il meccanismo di scorrimento dei lotti, invocato dalla ricorrente con la domanda giudiziale, rimarrebbe però precluso a causa della perdurante validità delle aggiudicazioni dei lotti 4 e 7 che non sono state impugnate.

Né del resto le aggiudicazioni non impugnate potrebbero essere caducate a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione dei lotti di interesse (lotto 3 e lotto 8) che sono stati impugnati, atteso che le aggiudicazioni dei vari lotti, trattandosi di gara ad oggetto plurimo, non solo legate tra loro da un nesso di presupposizione logica-giuridica tale per cui l’annullamento di un’aggiudicazione fa cadere in via automatica anche le altre aggiudicazioni, potendosi ottenere tale risultato soltanto attraverso l’espressa impugnativa delle varie aggiudicazioni per invalidità ad effetto viziante.

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