Giurisprudenza e Prassi

SUDDIVISIONE IN LOTTI - IMPUGNAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2020

Parimenti infondato è il secondo mezzo di gravame, con cui la ricorrente ha censurato l’assenza di motivazione circa la mancata suddivisione in lotti dell’appalto.

Prima ancora che destituito di fondamento in diritto il motivo è infondato in fatto.

La stazione appaltante ha motivato la mancata suddivisione in lotti nella determina a contrarre n. 706 del 23/07/2019, non impugnata in questa sede, ritenendo che “trattandosi della gestione di servizi inerenti minori, è opportuno che all'interno delle scuole interessate vi sia il minor numero possibile di persone, al fine di garantire la sicurezza delle alunne e degli alunni ivi presenti”.

Risulta pertanto documentalmente smentito l’assunto della ricorrente.

Non essendo stata gravata la deliberazione a contrarre, la relativa (e motivata) determinazione circa la mancata suddivisione in lotti non è contestata e se ne sono consolidati gli effetti.

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