SUDDIVISIONE IN LOTTI - IMPUGNAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE
Parimenti infondato è il secondo mezzo di gravame, con cui la ricorrente ha censurato l’assenza di motivazione circa la mancata suddivisione in lotti dell’appalto.
Prima ancora che destituito di fondamento in diritto il motivo è infondato in fatto.
La stazione appaltante ha motivato la mancata suddivisione in lotti nella determina a contrarre n. 706 del 23/07/2019, non impugnata in questa sede, ritenendo che “trattandosi della gestione di servizi inerenti minori, è opportuno che all'interno delle scuole interessate vi sia il minor numero possibile di persone, al fine di garantire la sicurezza delle alunne e degli alunni ivi presenti”.
Risulta pertanto documentalmente smentito l’assunto della ricorrente.
Non essendo stata gravata la deliberazione a contrarre, la relativa (e motivata) determinazione circa la mancata suddivisione in lotti non è contestata e se ne sono consolidati gli effetti.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui