Giurisprudenza e Prassi

RATIO SUDDIVISIONE IN LOTTI - VA A TUTELA DELLA PARTECIPAZIONE DELLE PMI (58)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2024

Ai sensi dell’art. 51 co. 1 d. lgs. n. 50/16: “Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture”.

Così definita la normativa di riferimento, occorre ora indagarne la portata.

Sul punto, questo Consiglio ha da tempo chiarito che: “La suddivisione in lotti di cui all'art. 51, d.lg. n. 50 del 2016 è prevista a tutela delle piccole e medie imprese al fine di consentire la loro partecipazione e, dunque, è posta a tutela della libera concorrenza; sebbene sia indubbio che la suddivisione in lotti rappresenti uno strumento posto a tutela della concorrenza sotto il profilo della massima partecipazione alle gare, è altrettanto indubbio che tale principio non costituisce un precetto inviolabile idoneo a comprimere eccessivamente la discrezionalità amministrativa di cui godono le Stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti di gara in funzione degli interessi sottesi alla domanda pubblica, assumendo, piuttosto, la natura di principio generale adattabile alle peculiarità del caso di specie” (C.d.S, IV, 19.6.2023, n. 5992).

In termini confermativi, questa Sezione ha stabilito che: “Il principio della suddivisione in lotti di un appalto, previsto dall' art. 51, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , può essere derogato, seppur attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata ed è espressione di scelta discrezionale, sindacabile soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell'adeguatezza dell'istruttoria, in ordine alla decisone di frazionare o meno un appalto 'di grosse dimensioni' in lotti” (C.d.S, V, 15.2.2023, n. 1607).



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