Giurisprudenza e Prassi

LIMITAZIONE AL NUMERO DI LOTTI AGGIUDICABILI: DEVE TROVARE ADEGUATA MOTIVAZIONE (58)

ANAC DELIBERA 2025

In virtù del principio di accesso al mercato e proporzionalità, è illegittima la limitazione del numero di lotti aggiudicabili rivolta ai soli distributori, ove non supportata da ragioni oggettive che impediscano l'utilizzo di criteri di selezione meno restrittivi.

il principio di proporzionalità nella fase di accesso al mercato obbliga le stazioni appaltanti e gli enti concedenti a predisporre la documentazione di gara in modo tale da permettere la maggiore partecipazione possibile tra gli operatori economici, soprattutto di piccole e medie dimensioni (v. considerando 3 direttiva n.

24/2014/UE)" (Cons. Stato, 4 agosto 2025, n. 6880); la limitazione della partecipazione a soli due lotti per i distributori degli ausili per stomia appare in contrasto con i principi della concorrenza e dell'accesso al mercato e idonea a determinare una situazione di indebito vantaggio a favore dei produttori dei suddetti ausili (che, viceversa, possono partecipare a tutti lotti). Le motivazioni addotte dalla Stazione appaltante a sostegno della scelta operata non appaiono sufficienti a giustificare un sacrificio così importante ai principi cardine dell'evidenza pubblica

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