Giurisprudenza e Prassi

CLAUSOLA CHE IMPONE L'AGGIUDICAZIONE AD UN SOLO LOTTO - LIMITATIVA - ACCETTAZIONE IMPLICITA - VIENE MENO TUTELA GIURISDIZIONALE

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2022

Si deve rammentare che, secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, IV, 4 dicembre 2013, n. 5775; id., Sez. V, 8 novembre 2012, n. 5694; id., Sez. VI, 19 marzo 2015, n. 1417), dalla quale non v’è motivo per discostarsi, l’acquiescenza – intesa come accettazione espressa o tacita del provvedimento amministrativo lesivo, con conseguente estinzione del diritto di agire in giudizio – si configura soltanto in presenza di una condotta, da parte dell’avente titolo all’impugnazione, libera e inequivocabilmente diretta a manifestare la volontà di non contestare più l’assetto di interessi definito dall’Amministrazione mediante il provvedimento lesivo; pertanto il relativo accertamento, in quanto incidente sul fondamentale diritto alla tutela giurisdizionale, dev’essere accurato ed esauriente e svolgersi su tutti i dati fattuali che hanno caratterizzato la dichiarazione negoziale, dalla quale deve dunque risultare senza alcuna incertezza la presenza di una chiara intenzione definitiva di non rimettere in discussione l’atto lesivo.

L’acquiescenza si configura, quindi, solo in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario del provvedimento lesivo, che dimostrino anzitutto che questi ha potuto comprenderne il contenuto e che sussiste la chiara ed incondizionata (cioè non rimessa ad eventi futuri ed incerti) volontà del destinatario del provvedimento stesso di accettarne in via definitiva e irrevocabile gli effetti. Come già evidenziato, da un lato, l’acquiescenza – quale accettazione (espressa o tacita) del provvedimento lesivo – comporta la definitiva estinzione del diritto alla tutela giurisdizionale, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto in questa sede di giudizio avverso il provvedimento stesso; dall’altro, la società ricorrente non potrebbe comunque rinunciare unilateralmente all’esecuzione del contratto d’appalto relativo al lotto n. 2 per poter (in ipotesi) eseguire il contratto d’appalto relativo al lotto n. 1. Dunque, deve radicalmente escludersi che la suddetta dichiarazione abbia determinato una sorta di reviviscenza dell’interesse ad impugnare gli atti in epigrafe indicati.


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