Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMO IL FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DESUNTO DA DATI CATASTALI ANTECEDENTI ALL'ENTRATA IN ESERCIZIO (2.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

In materia di incentivi per le fonti rinnovabili, la rideterminazione tariffaria basata sul presupposto del frazionamento artificioso è illegittima qualora il Gestore si limiti a rilevare una contiguità catastale storicamente antecedente all'entrata in esercizio e l'identità dei centri di interesse economico, omettendo di accertare la concreta condivisione di elementi strutturali o funzionali che rendano gli impianti un'unica entità operativa al momento della richiesta dei benefici.

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