Giurisprudenza e Prassi

FORNITURE E SERVIZI ANALOGHI - DOCUMENTO A COMPROVA - CERTIFICATI BUONA E CORRETTA ESECUZIONE

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2022

Il requisito di capacità tecnica è quindi nettamente distinto , anche ai fini della dimostrazione, da quello di capacità finanziaria, come si rileva dalla stessa struttura dell’art. 83, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 , ove dispone con riferimento alla capacità finanziaria, che le stazioni appaltanti possono chiedere ai concorrenti un “fatturato globale” dell’impresa nonché uno specifico “relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara”. Il termine fatturato è pertanto strettamente riferibile ai requisiti posti in funzione di verifica della capacità economico- finanziaria, mentre per la verifica della capacità tecnica la norma si riferisce alla avvenuta esecuzione di servizi o forniture analoghi a quelli dell’oggetto del contratto, ed ha riguardo all’importo dell’appalto, termine che non riguarda il fatturato in senso economico aziendale.

La clausola del bando può prevedere una soglia economica di rilevanza del servizio analogo, purché ragionevole e proporzionata. Ma in tal caso si parla di soglia con riferimento all’importo dell’appalto, così differenziando dal diverso requisito del fatturato, atteso che non si tratta della comprova della solidità finanziaria (questa esplicabile attraverso gli incassi) ma della capacità tecnica, denotata dalla aggiudicazione di servizi analoghi per importi –soglia che rappresentano in tal caso gli importi posti a base di gara, idonei a denotare il rilievo della gara stessa.

Al riguardo l’art. 86 co 5 codice appalti fornisce una indicativa chiave di lettura sistematica, rinviando la definizione degli strumenti di prova all’Allegato XVII, parti I e II, nel quale sono contenute – in via graduata – tutte le varie opzioni percorribili per il conseguimento della prova del possesso di un requisito.

L’ eterogeneità degli strumenti di prova è necessariamente conseguente l’ontologica divaricazione che esiste tra i due criteri la fatturazione è strumento principe di prova del requisito finanziario, mentre non lo è per la capacità tecnico-professionale, legata prevalentemente, alla prova di aver svolto lavorazioni nel periodo definito dal bando come rilevante.

Se la fatturazione rileva per la prova del requisito finanziario, così non è automaticamente per quello tecnico-professionale, normalmente documentabile con i certificati di regolare esecuzione delle commesse o dei lavori che, avendo contenuto di certificazione anche della (buona e corretta) qualità di esecuzione, valgono a prova della capacità tecnica e professionale dell’esecutore/ concorrente.

Orbene, è chiaro che se il documento fiscale della fattura singola, che contiene indicazioni riguardo alla prestazione effettuata, e la indicazione di un dato ammontare di cd. fatturazione globale possano ben valere a dimostrare un flusso finanziario ed una certa liquidità dell’operatore economico, da cui si possa inferire la stabilità e solidità economica, la dimostrazione del diverso requisito della capacità tecnico-professionale, passa per l’esibizione dell’elenco delle principali forniture quali risultanti dal certificato di regolare esecuzione, o di atti similari, idonei ad attestare inequivocabilmente il buon esito degli appalti precedenti eseguiti e, quindi, a supportare la dimostrazione della capacità tecnica.


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