FORNITURE CON POSA IN OPERA: VANNO INDICATI I COSTI DELLA MANODOPERA (108.9)
Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, "Nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”.
Le uniche deroghe a tale obbligo sono quelle previste dalla stessa disposizione (forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale), sempre che non si configuri l'ipotesi della materiale impossibilità di assolvere gli obblighi dichiarativi, nel qual caso la sanzione espulsiva non opera, con conseguente possibilità di regolarizzare l'offerta con il soccorso istruttorio (Corte di giustizia UE, sez. IX, n. 309/2019; Consiglio di Stato, sez. III, n. 3000/2024);
Con riferimento al concetto di "impossibilità materiale", si impone un'interpretazione restrittiva delle ipotesi derogatorie, limitate solamente ai casi in cui nessun operatore abbia avuto la possibilità di inserire, nell'offerta, tali costi (Consiglio di Stato, sez. III, n. 1974/2020; T.A.R. Catania - sez. I, n. 1071/2024);
quanto alla distinzione tra fornitura “senza posa in opera” e “con posa in opera” (rilevante ai fini dell’applicazione della causa di esclusione di cui all’art. 108 citato), la giurisprudenza amministrativa ha individuato, quale criterio discretivo, la fruibilità o meno, da parte del destinatario, dei beni oggetto della fornitura senza intermediazioni ulteriori rispetto alla mera consegna del bene, nel senso che, laddove si rendano necessarie attività ulteriori – strumentali, accessorie e secondarie per loro natura – l’appalto si configura come fornitura con posa in opera (Consiglio di Stato, sez. III, n. 4764/2020; n. 1974/2020; n. 170/2020) e tanto va valutato tenendo conto dell’oggetto specifico dell’appalto e delle previsioni contenute nella lex specialis.
Nel caso in esame, ad avviso della Sezione, l’appalto ha ad oggetto una fornitura “con posa in opera” poiché vengono in rilievo attività prestazionali ulteriori rispetto alla mera fornitura dei macchinari i quali non possono prescindere dall’utilizzo di manodopera, in quanto improntata ad assistere l’amministrazione aggiudicatrice sul piano tecnico-operativo e manutentivo;
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui
                
            
                            
