Giurisprudenza e Prassi

FORMULA MATEMATICA - PREVALE VALORE ASSOLUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA – LEGITTIMITA’

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2021

Il collegio ritiene, re melius perpensa, tenuto conto delle concrete circostanze del caso all’esame, di aderire a quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, a fronte di un criterio di attribuzione del punteggio per le offerte economiche ancorato (non già all’entità del ribasso, bensì) al valore assoluto dell’offerta economica, con la conseguenza di “compattare i punteggi per le offerte economiche, rendendo estremamente difficile (salvo che in presenza di ribassi assai significativi) l’attribuzione di punteggi molto differenziati”, è da escludersi, in linea generale e in astratto, che si tratti di “un criterio di determinazione del punteggio economico … manifestamente abnorme e/o irragionevole”, atteso che “l’opzione per un criterio di attribuzione … volto ad “accorciare la graduatoria” per ciò che concerne l’offerta economica risulta coerente con la (comprensibile) scelta di rendere marginale il peso degli elementi economici ai fini dell’aggiudicazione” (Consiglio Stato, Sez. V, 23 novembre 2018, n. 6639).

Ed invero la più recente giurisprudenza amministrativa si è sempre più orientata nel senso di ritenere “non contrarie a legge o irragionevoli formule matematiche volte a rendere marginale il peso degli elementi economici attraverso vari elementi correttivi” (così Consiglio di Stato, Sez. V, 26 novembre 2020, n. 7436; id., 23 dicembre 2019; id., n. 8688; id., 23 novembre 2018, n. 6639, cit.).

Tale evoluzione è avvenuta sulla base del “mutato contesto” (così, ancora, la citata pronunzia 23 dicembre 2019, n. 8688) “conseguente all’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione al quale nelle Linee-guida n. 2, sull’offerta economicamente più vantaggiosa, l’ANAC ha segnalato la possibilità di impiegare formule matematiche in funzione dissuasiva rispetto ad una competizione eccessiva sul prezzo e dunque in funzione correttiva del metodo tradizionale dell’interpolazione lineare”.

La stessa sentenza n. 8688 del 2019 ha, ulteriormente, posto in evidenza che i precedenti difformi sono riferiti a procedure di gara soggette al previgente codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dal quale non era ricavabile alcuna preferenza per criteri legati alla componente prezzo rispetto a quelli di carattere qualitativo, come invece dall’art. 95 del codice dei contratti pubblici attualmente in vigore (si rinvia a quest’ultimo riguardo ai principi formulati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 21 maggio 2019, n. 8).

Fermo il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui la Stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nel determinare le formule in base alle quali attribuire il punteggio per la valutazione dell’offerta economica (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 11 gennaio 2019, n. 276; id., Sez. V, 10 aprile 2018, n. 2185; id.,10 agosto 2016, n. 3579), osserva il Collegio come, nella fattispecie all’esame, la formula prescelta se attribuisce il punteggio massimo al prezzo più basso offerto, ha determinato, proporzionalmente, e effettivamente diversificato, in maniera non affatto irrilevante, il punteggio delle altre offerte che hanno proposto un prezzo via via più alto.

Non è, invero, dato apprezzare il carattere manifestamente distorsivo della previsione di che trattasi: tale da consentire, a fronte della ravvisata illogicità della stessa, la penetrazione del sindacato di legittimità in un ambito, altrimenti presidiato da lato apprezzamento discrezionale, la cui censurabilità transita attraverso la constatata emersione di tipologie inficianti, sub specie della manifesta irragionevolezza e/o della palese illogicità.

Piuttosto, tale formula – evidentemente, al pari di qualunque altra, opinabile – preserva una correlazione di tipo proporzionale tra il prezzo offerto e il punteggio attribuito, di tal guisa che, al ridursi del prezzo offerto, aumenta il punteggio attribuito.

La struttura matematica, che vede al numeratore il prezzo minimo e al denominatore il prezzo offerto dal concorrente, consente infatti:

– l’attribuzione del punteggio massimo al concorrente che abbia offerto il prezzo più basso;

– l’attribuzione di un punteggio, progressivamente inferiore, ai concorrenti che abbiano offerto un prezzo via via più alto; sottraendosi, per l’effetto, ad un giudizio in termini di illogicità e/o irragionevolezza, a fronte della parametrazione, sul prezzo più basso offerto, del punteggio da riconoscere agli altri concorrenti (con offerte meno convenienti per l’Amministrazione), fino a quello che rechi il prezzo più alto (al quale, corrispondentemente, andrà assegnato il punteggio più basso, ancorché non pari a zero).

Tale orientamento giurisprudenziale, invero, tanto più merita applicazione avuto riguardo alla circostanza che l’applicazione di tale formula matematica nell’ipotesi di specie, sebbene non potesse portare ad assegnare tutti i 30 punteggi previsti per l’offerta tecnica (rectius, non abbia in concreto assegnato punteggi compresi tra 0 e 30), ha comunque consentito, sulla base del concreto andamento della gara, uno scarto non irrilevante (come argomentato dalla stessa ricorrente), pari a circa 9 punti con un’offerta a ribasso pari a zero.


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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
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DECRETO: il presente provvedimento;
DECRETO: il presente provvedimento;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...